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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 1994, n. 772

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1995
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 28-4-1995
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n.  2328/91  del  15  luglio
1991, che ha modificato il regolamento 797/85 e successive modifiche,
concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
  Visto  il  regolamento  CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile
1988, che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti  per
incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, modificato da
ultimo  dal  regolamento CEE della Commissione n. 466 del 27 febbraio
1992;
  Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991, modificato
dal regolamento n. 345 del 17 giugno 1993,  recante  disposizioni  di
adattamento  alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro
dei seminativi dalla produzione;
  Vista la decisione della Commissione CEE n. C(93)255 del 5 febbraio
1993;
  Vista la decisione della Commissione CEE n. C(94)35 del 28  gennaio
1994;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 2191 del 18 ottobre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  12, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991,
n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, e'
cosi' sostituito:
  " 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma  precedente
comporta  la  decadenza  dall'aiuto,  con  gli effetti contemplati ai
commi 8 e 9 del presente articolo, salvo che l'inadempienza  non  sia
dipesa  da  cause  di  forza maggiore o da altre cause non imputabili
alla volonta' del beneficiario.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 93 del 30
          marzo 1985.
             - Il regolamento CEE  n.  2328/91  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 218
          del 6 agosto 1991.
             - Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 121 dell'11 maggio 1988.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  466 del 27 febbraio 1992 e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 53/12 del 28 febbraio 1992.
             -  Il D.M. n. 63/1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.
             - Il D.M. n. 345/1993 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 3  settembre
          1993.
             -  Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate
          allo Stato  membro  tramite  la  Rappresentanza  permanente
          d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'articolo 1:
             -  Il  testo modificato dell'art. 12 del D.M. n. 63/1991
          e' il seguente:
             "Art. 12 (Controlli e  sanzioni).  -  1.  Il  Ministero,
          avvalendosi  anche  del  Corpo  forestale dello Stato ed in
          collaborazione con le regioni e la  provincia  autonoma  di
          Bolzano,  fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia
          portata prescritta in materia di controlli,  effettua  ogni
          anno  controlli  in  loco  secondo  le modalita' prescritte
          dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
             2. Il beneficiario  e'  tenuto  a  consentire  l'accesso
          all'azienda  agli  agenti  incaricati  del  controllo  ed a
          collaborare, anche attraverso  un  proprio  rappresentante,
          alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare
          o   far   accompagnare   i  suddetti  agenti  nell'azienda,
          provvedendo ad indicare, sotto la propria  responsabilita',
          le  particelle  sottoposte  al  regime  in  conformita' con
          quanto dichiarato in domanda.
             3. Il mancato rispetto degli obblighi di  cui  al  comma
          precedente   comporta  la  decadenza  dall'aiuto,  con  gli
          effetti contemplati ai commi 8 e 9 del  presente  articolo,
          salvo  che  l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza
          maggiore  o da altre cause non imputabili alla volonta' del
          beneficiario.
              4. Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza
          di una differenza non inferiore al 2% ed a  20  are  e  non
          superiore  al  10%,  fino ad un massimo di 2 ettari, tra la
          superficie per la quale e' stato chiesto l'aiuto  e  quella
          effettivamente  riscontrata,  l'aiuto viene concesso per la
          sola superficie esistente, diminuita, per tutto il  periodo
          dell'impegno,   della   superficie  risultata  in  eccesso.
          Qualora la discordanza venga verificata  nel  corso  di  un
          controllo successivo al pagamento di una o piu' annualita',
          fatta   salva   l'eventuale   applicazione  della  sanzione
          amministrativa o penale, si procede al recupero del  doppio
          del  premio gia' corrisposto per le superfici inesistenti e
          si riduce il premio ancora da corrispondere  per  le  altre
          annualita'  dell'impegno,  calcolandolo  sulla  base  della
          superficie accertata diminuita della  superficie  risultata
          in eccesso.
             5.  Qualora  la  differenza  di  cui  sopra oltrepassi i
          limiti del 10% e dei 2 ha di cui al comma  precedente,  non
          viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno;
          in  questo caso, qualora siano stati gia' corrisposti aiuti
          per  le  annualita'  precedenti,  il  beneficiario   decade
          totalmente  dal  regime, con gli effetti di cui ai seguenti
          commi 8 e 9, salvo che  possa  provare  che  la  differenza
          riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.
             6.  Il  beneficiario  decade  totalmente  dall'aiuto nel
          corso dell'impegno:
               a) se si accerta che la superficie non  poteva  essere
          sottoposta  al regime per mancanza dei requisiti soggettivi
          od  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  comunitaria   e
          nazionale;
               b)  se si accerta che la superficie oggetto del regime
          non e' stata in realta' ritirata dalla produzione;
               c) al di fuori del caso che  sia  stato  prescelto  lo
          scopo   di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  del
          regolamento di cui al decreto ministeriale n.  63/1991,  se
          si  accerta  che la superficie ritirata e' stata oggetto di
          pascolo, salvo che il beneficiario  possa  provare  che  il
          pascolo  sia  avvenuto  in  via  abusiva, contro la propria
          volonta';
               d) nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del  presente
          articolo.
             7.  Se  le  condizioni  di  cui  al  precedente comma si
          riferiscono  solo  a   parte   della   superficie   oggetto
          dell'impegno,  che  non  superi nella sua estensione il 10%
          della superficie del  seminativo  aziendale  sottoposto  al
          regime,   con  un  massimo  di  due  ettari,  la  decadenza
          dall'aiuto e' limitata alla sola  parte  interessata  dalle
          irregolarita'.
             8.  La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a
          carico  del  beneficiario,  di   restituire   gli   importi
          eventualmente  gia' percepiti per le annualita' precedenti,
          in relazione alle superfici decadute, secondo le  modalita'
          precisate  al  seguente  comma  9.  Nel  caso  di decadenza
          parziale,  fino  all'avvenuta  restituzione  dei   suddetti
          importi,  la  corresponsione  del  premio viene sospesa per
          tutta la superficie.
             9. In tutti i casi,  le  somme  indebitamente  percepite
          devono  esseere  recuperate maggiorate di un interesse pari
          al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo  giorno
          lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione
          e'  stato  versato  al  beneficiario,  maggiorato  del  2%.
          Qualora si debbano recuperare diverse annualita' di premio,
          il calcolo dev'essere effettuato in  relazione  a  ciascuna
          annualita'.
             10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non
          e'   stato  rispettato  l'obbligo  di  mantenere  in  buone
          condizioni  agronomiche  le  superfici  ritirate,   secondo
          quanto  stabiliscono  gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento
          CEE 1272/88, richiamati all'art. 4, comma  4,  del  decreto
          ministeriale  n.  63/1991,  ed i provvedimenti regionali di
          applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto  per  la
          superficie irregolare, nella campagna in corso, subira' una
          riduzione del 15%.
             11.  Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga
          riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore  controllo
          effettuato   dopo   almeno   venti  giorni  dal  primo,  il
          beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti  di  cui  ai
          commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
             12.  Oltre  alle  suddette  sanzioni,  restano  comunque
          applicabili le sanzioni penali o amministrative o  entrambe
          nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".