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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 63

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1995)
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Testo in vigore dal:  17-3-1991

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
n. 1609 del 29 maggio 1989 e n. 2176 del 24 luglio 1990, che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonché gli aiuti all'imboschimento;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione ed i regolamenti della Commissione n. 3981 del 20 dicembre 1989, e n. 3481 del 30 novembre 1990, che lo hanno modificato;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;
Visti i decreti ministeriali del 12 e 26 settembre 1985 e del 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88, le modalità finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento;
Visti i propri decreti n. 34 del 16 gennaio 1989 e n. 35 dell'8 febbraio 1990 e considerata la necessità di sostituire quest'ultimo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1990-91 per tener conto dell'esperienza acquisita durante le passate campagne di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, nonché dei chiarimenti interpretativi verificatisi;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 476 del 19 febbraio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità generali
1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione.
2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.
3. La provincia autonoma di Trento è esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.
- Il regolamento CEE n. 1094/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 106 del 27 aprile 1988.
- Il regolamento CEE n. 1609/89 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 165 del 15 giugno 1989.
- Il regolamento CEE n. 2176/90 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 198 del 28 luglio 1990.
- Il regolamento CEE n. 1272/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.
- Il regolamento CEE n. 3981/89 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 380 del 29 dicembre 1989.
- Il regolamento CEE n. 3481/90 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 336 del 1 dicembre 1990.
- Il regolamento CEE n. 1273/88 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.
- Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985.
- Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1985.
- Il D.M. 26 marzo 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986.
- Il D.M. n. 34/1989 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989.
- Il D.M. n. 35/1990 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990.
- Il D.P.R. n. 616/1977, reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.