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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 1993, n. 345

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/9/1993
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Testo in vigore dal:  18-9-1993

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha modificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, modificato da ultimo dal regolamento CEE della Commissione n. 466 del 27 febbraio 1992;
Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991, modificato dal regolamento n. 281 del 9 aprile 1992, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le pro- cedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10105 del 29 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281, è così sostituito:
"4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10%, fino ad un massimo di 2 Ha, tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per tutta la durata dell'impegno, della superficie risultata in eccesso; inoltre, qualora siano già stati corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985.
- Il regolamento CEE n. 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991.
- Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.
- Il regolamento CEE n. 466 del 27 febbraio 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 53/12 del 28 febbraio 1992.
- Il D.M. n. 63/1991 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.
- Il D.M. n. 281/1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 1992.
- Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.
- La legge n. 183/1987 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'articolo 1:
- Il testo modificato dell'art. 12 del D.M. n. 63/1991 è il seguente:
"Art. 12 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
2. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilità, le particelle sottoposte al regime in conformità con quanto dichiarato in domanda.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'esclusione dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10%, fino ad un massimo di 2 Ha, tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per tutta la durata dell'impegno, della superficie risultata in eccesso; inoltre, qualora siano già stati corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo.
5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.
6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno:
a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non è stata in realtà ritirata dalla produzione;
c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata è stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volontà;
d) nei casi previsti dai commi 5 e 11 del presente articolo.
7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al re- gime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto è limitata alla sola parte interessata dalle irregolarità.
8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalità precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie.
9. Le somme da restituirsi per effetto delle decadenze devono essere recuperate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero.
10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non è stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subirà una riduzione del 15%.
11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".