stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 63

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-4-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Controlli e sanzioni
1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
2. Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilità, le particelle sottoposte al regime in conformità con quanto dichiarato in domanda.
((
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'aiuto, con gli effetti contemplati ai commi 8 e 9 del presente articolo, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
4. Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% fino ad un massimo di 2 ettari tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente riscontrata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie esistente diminuita, per tutto il periodo dell'impegno, della superficie risultata in eccesso.
Qualora la discordanza venga verificata nel corso di un controllo successivo al pagamento di una o più annualità, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa o penale, si procede al recupero del doppio del premio già corrisposto per le superfici inesistenti e si riduce il premio ancora da corrispondere per le altre annualità dell'impegno, calcolandolo sulla base della superficie accertata diminuita della superficie risultata in eccesso.
))
5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati già corrisposti aiuti per le annualità precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.
6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno:
a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non è stata in realtà ritirata dalla produzione;
c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata è stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volontà;
((
d) nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del presente articolo.
))
7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto è limitata alla sola parte interessata dalle irregolarità.
8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente già percepiti per le annualità precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalità precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie.
((
9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate di un interesse pari al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%. Qualora si debbano recuperare diverse annualità di premio, il calcolo dev'essere effettuato in relazione a ciascuna annualità.
))
10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non è stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subirà una riduzione del 15%.
11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge.