stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1995, n. 98

Interventi urgenti in materia di trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di trasporti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto   con   i  Ministri  dell'interno,  dei  lavori  pubblici  e
dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  e allo sviluppo dei
trasporti  pubblici  locali di competenza regionale, le regioni e gli
enti  locali,  in  qualita'  di  enti  concedenti, definiscono, anche
mediante  apposite  conferenze  di servizi promosse dalle regioni, ai
sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
piani  finanziari  per  il  riassorbimento dei disavanzi di esercizio
riferiti  al  periodo  dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non
risultino  coperti  con i contributi di cui al Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1
e  4-quater,  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' con i
contributi   di   cui  ai  decreti-legge  15  giugno  1990,  n.  151,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e
23  gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.
L'autorizzazione  ad  assumere  mutui di cui all'articolo 1, comma 1,
del  citato  decreto-legge  n.  485  del  1992  e'  applicabile  alla
copertura  dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
((2))
  ((2.  Lo  Stato  concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio
dei  servizi  pubblici  di cui al comma 1 con un contributo decennale
complessivo  di  lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato
dallo  Stato  direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta
completate  le  procedure  di  cui  ai  commi  6, 7 e 8, in base alle
aliquote  di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di  esercizio  delle  aziende  per  il 1993. La quota di spettanza di
ciascuna  regione e' attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di
criteri   e  modalita'  stabiliti  dalla  regione  che  eroghera'  il
contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello
Stato)).
  3.  Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna regione
dal  Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra' comunque
risultare  superiore  al  60 per cento dell'ammontare complessivo dei
disavanzi  di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di
cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro
tre mesi dal ricevimento.
  4.  Alle  regioni  Lazio  e  Campania  e'  altresi'  corrisposto un
contributo  decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi
e  di  lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi
di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2,
i  disavanzi  di  cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei
servizi  pubblici  debitamente  approvati,  ovvero  dai bilanci delle
imprese  private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V,
capo  V,  sezione  IX,  del  codice  civile,  sono  rideterminati  in
conformita'  ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio   1987,   n.   18,  con  particolare  riferimento  a  quelli
concernenti  gli  ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento
di  fine  rapporto  e  lo  scorporo,  per  le aziende miste, dei dati
gestionali  afferenti  a  servizi  diversi  da  quelli  del trasporto
pubblico  locale.  Per  le  aziende non dotate per legge di organo di
controllo  interno, uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione   al   registro   di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono
un   giudizio   professionale   sull'attendibilita'  dei  dati  cosi'
rideterminati.
  6.  Ai  fini  della erogazione del contributo di cui al comma 2, le
regioni  trasmettono  al  Ministero dei trasporti e della navigazione
apposita  certificazione  da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di
cui  al  comma  1.  Le  modalita' per la struttura, la redazione e la
presentazione  delle  certificazioni  sono  stabilite con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
regioni  trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione
del  suddetto  decreto.  Decorso  il  predetto termine, il contributo
viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
  7.  In  attesa  della  trasmissione  della certificazione di cui al
comma  6,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, eroga alle regioni un acconto del
contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330
miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.
  8.   Il  contributo  e'  erogato  a  condizione  che  il  piano  di
riassorbimento  dei  disavanzi  di  cui  al comma 1 risulti approvato
dalla  regione  o  dall'ente  locale, in qualita' di enti concedenti,
secondo  le  rispettive  competenze.  In  ogni caso, il contributo e'
sospeso  qualora  entro  il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non
abbiano  provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani
di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate
plusvalenze  che  non  derivino da effettive alienazioni di cespiti a
terzi.
  9.  Per  le  aziende  di  trasporto pubblico locale che entro il 31
dicembre  1995  non  abbiano conseguito un miglioramento del rapporto
tra  i  proventi  e  i  costi  rispetto a quello relativo al 1993, di
almeno  il  20  per  cento  della  differenza percentuale mancante al
raggiungimento  del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni
1996  e  1997,  il  recupero  dei  contributi  di cui al comma 2 gia'
anticipati  con  le  operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per
ciascun anno.
  10.  Qualora  al  31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il
mancato  conseguimento  del miglioramento del rapporto tra i proventi
ed  i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni
dispongono  il  recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 gia'
anticipati  con  le  operazioni  di  mutuo  ed il relativo importo e'
utilizzato  dalle  regioni  interessate  per  favorire  l'adozione di
interventi  diretti  ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico
locale.  Il  diritto  all'erogazione del contributo di cui al comma 2
viene  comunque  meno  qualora  alla  data  del  31  dicembre 1995 il
rapporto  tra  i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15
per cento.
  11.  A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le
regioni possono rivalersi sulle aziende.
  12.  Ai  fini  del presente decreto non sono da considerare inclusi
nei  costi  i  maggiori  oneri  gravanti sulle aziende operanti nelle
regioni   Abruzzo   e   Molise  in  ragione  dell'esclusione  operata
dall'articolo   1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  del  5  agosto  1994,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 .
  13.  A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono
conseguire  un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno
due  punti  percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per
cento.
  14.  Nei  limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il
concorso  dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli
enti  locali  che  hanno  gia'  dato  copertura,  anche  parziale, ai
disavanzi di cui al comma 1.
  15.  Alle  regioni  a statuto speciale e' corrisposto un contributo
straordinario  decennale  complessivo di lire 20 miliardi annue quale
concorso  dello  Stato  alla  copertura  dei  disavanzi di esercizio,
riferiti  al  periodo  dal  1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle
aziende  di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto
pubblico  locale nei rispettivi territori. Il contributo e' ripartito
in  proporzione  alle  aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubbliche  e  private  per  il  1989.  Ai  fini dell'attribuzione del
contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  27  ottobre  1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  20 dicembre 1995, n. 539, ha disposto (con l'art. 5, comma
1)  che  l'autorizzazione  ad  assumere  mutui  di cui al comma 1 del
presente  articolo  e'  applicabile  alla  copertura dei disavanzi di
esercizio relativi all'anno 1994.