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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 1994, n. 768

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/3/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2013)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 15-8-2013
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                      IL MINISTRO DELLE RISORSE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  822/87  del  Consiglio,   relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 
  Visti i regolamenti CEE numeri  2392/89  del  Consiglio  e  3201/90
della Commissione, che stabiliscono le  disposizioni  in  materia  di
designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; 
  Visto il decreto ministeriale  20  aprile  1990,  n.  184,  recante
disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento  CEE
n. 986/89, relativo  ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; 
  Viste  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali  concernenti   i
prodotti  soggetti  ad  accisa  ed,  in  particolare,  le   direttive
92/12/CEE e 92/83/CEE del Consiglio, i regolamenti numeri  2719/92  e
3649/92 della Commissione e la legge  29  ottobre  1993,  n.  427  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331; 
  Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, che detta le
norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il
settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 17,  che  prevede  la
possibilita'  da  parte  degli  Stati   membri   di   fissare   norme
complementari rispetto a quelle comunitarie in materia di registri; 
  Viste le disposizioni fiscali in  materia  ed,  in  particolare,  i
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  6
ottobre 1978, n. 627,  il  decreto  ministeriale  29  novembre  1978,
riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di
accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' l'art. 3 della  legge  2
maggio 1976, n. 160,  ed  il  decreto  ministeriale  4  maggio  1981,
concernenti le caratteristiche, la  fabbricazione,  l'importazione  e
l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura
di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; 
  Visto l'art. 35, ultimo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la comunicazione in data 26  marzo  1994  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di prevedere le norme di applicazione per
gli aspetti che il regolamento CEE  n.  2238/93  demanda  agli  Stati
membri; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini dell'art. 2, lettera a), del regolamento CEE n.  2238/93
per  "organismo  competente"  si   intende   l'Ispettorato   centrale
repressione frodi con sede in  Roma,  via  XX  Settembre  n.  20,  di
seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi". 
  2. Ai fini dell'art. 2, lettera c), del regolamento CEE n. 2238/93,
per "piccoli produttori" si intendono i produttori che  producono  in
media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento  alla
produzione  media  dell'ultimo  quinquennio   ottenuta   nell'azienda
vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati. 
  3. Ai soli fini della definizione di "rivenditore  al  minuto",  di
cui all'art. 2, lettera d),  del  regolamento  CEE  n.  2238/93,  per
"piccoli quantitativi" si intendono le vendite di  vini  condizionati
in recipienti di volume  nominale  non  superiore  a  60  litri,  con
l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed
a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano  quantita'
superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini 
condizionati in recipienti di volume nominale fino 
a 5 litri. 
  4. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i
depositi dei rivenditori al minuto. 
  5. Ai fini del presente regolamento, si intendono: 
    a)  per  "prodotti"  o  "prodotti  vinicoli":  i  prodotti  ed  i
sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87  ed
i corrispondenti prodotti importati dall'estero; 
    b) per "codice": il numero attribuito ad ogni  persona  fisica  o
giuridica soggetta alla  tenuta  dei  registri  di  cui  al  presente
regolamento   dall'ufficio   periferico   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi competente per territorio; 
    c) per  "documento  di  accompagnamento"  che  scorta,  ai  sensi
dell'art.  3,  paragrafo  1,  del  regolamento  CEE  n.  2238/93,  il
trasporto di un prodotto di cui alla precedente lettera a),  soggetto
o non soggetto alle  formalita'  di  circolazione  contemplate  dalle
disposizioni della direttiva 92/12/CEE, i  documenti  rispettivamente
previsti dall'art. 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n.
2238/93 oppure dal successivo art. 2 del presente regolamento. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178)  ha  disposto
(con l'art. 18, comma 2) che "A partire  dalla  data  di  entrata  in
applicazione del  presente  decreto  non  sono  piu'  applicabili  le
disposizioni di cui agli  articoli  1  e  3,  comma  2,  del  decreto
interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  18,  comma  7)  che  "Il  presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e si applica dal 1° agosto 2013".