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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 1994, n. 768

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/3/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2013)
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Testo in vigore dal:  23-3-1995 al: 14-8-2013
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IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visti i regolamenti CEE numeri 2392/89 del Consiglio e 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Viste le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i prodotti soggetti ad accisa ed, in particolare, le direttive 92/12/CEE e 92/83/CEE del Consiglio, i regolamenti numeri 2719/92 e 3649/92 della Commissione e la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, che detta le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 17, che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie in materia di registri;
Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;

Considerata

la necessità di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 2238/93 demanda agli Stati membri; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini dell'art. 2, lettera a), del regolamento CEE n. 2238/93 per "organismo competente" si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi".
2. Ai fini dell'art. 2, lettera c), del regolamento CEE n. 2238/93, per "piccoli produttori" si intendono i produttori che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati.
3. Ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all'art. 2, lettera d), del regolamento CEE n. 2238/93, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini condizionati in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini
condizionati in recipienti di volume nominale fino
a 5 litri.
4. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.
5. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per "prodotti" o "prodotti vinicoli": i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero;
b) per "codice": il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
c) per "documento di accompagnamento" che scorta, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, il trasporto di un prodotto di cui alla precedente lettera a), soggetto o non soggetto alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, i documenti rispettivamente previsti dall'art. 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n.
2238/93 oppure dal successivo art. 2 del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987.
- Il regolamento CEE n. 2392/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 232 del 9 agosto 1989.
- Il regolamento CEE n. 3201/90 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 dell'8 novembre 1990.
- Il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1990.
- La direttiva 92/12/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 76 del 23 marzo 1992.
- La direttiva 92/83/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 31 ottobre 1992.
- Il regolamento CEE n. 2719/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del settembre 1992.
- Il regolamento CEE n. 3649/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993.
- La legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1993.
- Il regolamento CEE n. 2238/93 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993.
- Il D.P.R. n. 633/1972 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Il D.M. 29 novembre 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978.
- Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978.
- Il D.M. 4 maggio 1981 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981.
- Il testo dell'art. 35, ultimo comma, del D.P.R. n. 162/1965 è il seguente: "Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresì stabilite le modalità per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, lettera c), del regolamento CEE n. 2238/93: "Ai fini del presente regolamento, si intende per:
c) 'piccoli produttorì: i produttori che producono in media meno di 1.000 hl di vino all'anno. Gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre annate consecutive. Essi hanno facoltà di considerare come piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarle in vino".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, lettera d), del regolamento CEE n. 2238/93: "Ai fini del presente regolamento, si intende per:
d) 'rivenditori al minutò: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93:
"Ogni persona fisica o giuridica, e ogni associazione tali persone, compresi gli intermediari, che hanno residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che hanno effettuato o fanno effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, devono redigere, sotto la loro responsabilità, un documento che scorti il trasporto stesso, in appresso denominato 'documento di accompagnamentò.
Tale documento di accompagnamento reca almeno le seguenti indicazioni, secondo le istruzioni contenute nell'allegato II:
a) nome e indirizzo dello speditore;
b) nome e indirizzo del destinatario;
c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento d'accompagnamento;
d) data di redazione nonché data di spedizione se è diversa dalla data di redazione;
e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali;
f) quantità del prodotto trasportato;
Inoltre, per i trasporti in recipienti di volume nominale superiori a 60 l, il documento reca:
g) per quanto concerne:
- i vini: il titolo alcolometrico effettivo;
- i prodotti non fermentati: l'indice rifrattometrico o la massa volumica;
- i vini nuovi ancora in fermentazione e i mosti di uva parzialmente fermentati: il titolo alcolometrico totale;
h) per quanto concerne i vini e i mosti di uve:
- la zona viticola, conformemente alle delimitazioni modificate nell'allegato IV del regolamento CEE n. 822/87, da cui proviene il prodotto trasportato, utilizzando le abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b;
- le operazioni di cui all'allegato II cui sono stati sottoposti i prodotti trasportati".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 2238/93:
"Sono riconosciuti come documento d'accompagnamento: a) per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE:
- in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo d'accompagnamento o un documento commerciale redatto a norma del regolamento CEE n. 2719/92,
- nel caso di circolazione intracomunitaria o di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale redatto a norma del regolamento CEE n. 3649/92".