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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 aprile 1990, n. 184

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/7/1990
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Testo in vigore dal:  13-7-1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti i regolamenti CEE numeri 1153/75 e 986/89 della commissione, che dettano le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo;
Visti i regolamenti CEE numeri 355/79 e 2392/89 del Consiglio, e 997/81 della commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975, concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, relativo alle nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462;
Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;
Visto l'art. 19 del regolamento CEE n. 986/8z9 che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie, in materia di registri;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla delega attribuita dall'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
Vista la comunicazione in data 12 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 986/89 demanda agli Stati membri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 per "organismo competente" si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi".
2. Ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CEE n. 986/89, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per "prodotti" o "prodotti vinicoli": i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero;
b) per "codice": il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio repressione frodi competente per territorio.
AVVERTENZA;
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 1153/75 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 113 del 1› maggio 1975.
- Il regolamento CEE n. 986/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 106/1 del 18 aprile 1989.
- Il regolamento CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 054 del 5 marzo 1979.
- Il regolamento CEE n. 2392/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 232/13 del 9 agosto 1989.
- Il D.M. 22 maggio 1975 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 agosto 1975.
- Il D.M. 8 novembre 1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 1986, ed è stato modificato dal D.M. 26 gennaio 1987, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1987, e integrato dal D.M. 4 agosto 1987, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1987.
- L'art. 7, comma 4, del D.L. n. 282/1986 così recita:
"4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta a conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino".
- Il D.P.R. n. 633/1972 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Il D.M. 29 novembre 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978.
- Il D.M. 4 maggio 1981 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 35, ultimo comma, del D.P.R. n. 162/1965 è il seguente: "Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresì stabilite le modalità per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del precitato regolamento CEE n. 986/89: " c): rivenditori al minuto: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, stabiliti da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa".