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DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1995, n. 39

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/2/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  21-2-1995 al: 22-4-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.
4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, lnterlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società ltalia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.
6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari.
Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.
8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.
9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.
11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.