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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1994, n. 524

Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 ottobre 1994, n. 593 (in G.U. 27/10/1994, n.252).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1994)
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Testo in vigore dal: 1-9-1994
al: 6-9-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia
di Napoli e per lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri
della  giustizia,  patrocinata  dall'ONU,  sul  crimine   organizzato
transnazionale che si terra' a Napoli nel prossimo novembre; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Per  il  completamento   delle   strutture,   delle   dotazioni
strumentali, dei sistemi e servizi informatici e  degli  impianti  di
sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia
e  giustizia  e'  autorizzato  a  stipulare  contratti  a  trattativa
privata, senza limiti di importo,  anche  in  deroga  alle  norme  di
contabilita'  di  Stato  e  a  quanto  previsto  dal  comma   secondo
dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento. 
  2. L'attuazione degli interventi e' curata dalla Direzione generale
degli affari civili del Ministero di grazia  e  giustizia,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  17  settembre  1993,  n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993,  n.
458. 
  3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e
delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale  degli
affari civili del Ministero di grazia  e  giustizia,  sulla  base  di
apposita  certificazione  in  ordine  alla  regolarita'  dei   lavori
eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche,
e di  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle  forniture,
rilasciata dall'ufficio tecnico  erariale,  nonche'  sulla  base  dei
documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da
un magistrato del Ministero da lui delegato. 
  4. Per i pareri  di  competenza  dell'Autorita'  per  l'informatica
della pubblica amministrazione si applica il  disposto  dell'articolo
5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.