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LEGGE 18 gennaio 1982, n. 7

Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal:  9-2-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, è sostituito dai seguenti:
"Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.
È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1982

PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA