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DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 364

Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1993, n. 458 (in G.U. 17/11/1993, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1993)
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Testo in vigore dal:  19-9-1993

Art. 5

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico- economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 è ridotto alla metà.