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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1994, n. 524

Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 21 ottobre 1994, n. 593 (in G.U. 27/10/1994, n.252).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1994)
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Testo in vigore dal:  1-9-1994 al: 6-9-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, sul crimine organizzato transnazionale che si terrà a Napoli nel prossimo novembre;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.
3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.
4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.