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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 aprile 1994, n. 454

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2011)
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Testo in vigore dal:  4-8-1994 al: 12-3-2011
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IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. Mincomes n. 25261 del 14 marzo 1994);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di efficacia del regolamento
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero del commercio con l'estero sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
3. I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
Note alle premesse:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n.
241/1990 si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
che devono recare la denominazione di "regolamento" sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota
al titolo.