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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1994, n. 442

Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  30-7-1994 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura, l'Avvocatura dello Stato potrà eseguire in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Genio civile, sono i seguenti:
a) manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;
b) manutenzione, riparazione ed adattamento locali demaniali e dei relativi impianti; infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali, fatta salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
c) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso delle avvocature distrettuali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
d) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; pagamento del premio di assicurazione R.C., da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice;
e) manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti;
f) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature ed attrezzature, nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;
g) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre e dibattiti e spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;
h) partecipazione di avvocati e procuratori e impiegati dell'Avvocatura dello Stato a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato;
i) spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
l) affitto di locali ed arredi a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;
m) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari e spese per rilegature; abbonamenti ad agenzie d'informazione;
n) spese postali, telegrafiche e telex ed altre inerenti al servizio di comunicazione;
o) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, litografia e fotografia; acquisto stampati speciali; acquisto delle toghe d'avvocato e dei relativi accessori;
p) acquisto decorazioni, medaglie e spese varie di rappresentanza per relazioni pubbliche, con l'osservanza dell'art. 141, quarto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;
r) spese per traduzioni, registrazioni e compensi ad interpreti, da liquidarsi su presentazione di fattura, quando l'Avvocatura dello Stato non possa provvedervi con proprio personale;
s) spese per studi, indagini e ricerche, consulenza e assistenza informatiche, connesse all'attività istituzionale;
t) spese di copia e stampa tipografica o litografica, memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;
u) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali; spese per forniture di acqua e gas;
v) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi;
z) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
aa) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di lire 5.000.000.
2. Il ricorso alla gestione in economia di tutti i lavori e provvista di beni e servizi di cui alle lettere a), f), g), h), i), r), s), t) e v), è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150.000.000, per quelle in cui alle lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), q), v) e z), nei casi in cui non sia superiore a lire 100.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda in nota all'art. 1.
- Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
- La legge n. 103/1979 reca: "Modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione delle organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- L'art. 141, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, così recita: "È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".