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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 382

Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994
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  • Articoli
  • GENERALITÀ
    Capo I
    OGGETTO E DEFINIZIONI
  • 1
  • 2
  • PERMESSI DI RICERCA
    Capo I
    CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • PERMESSI DI RICERCA
    Capo II
    PROCEDIMENTI CONNESSI
    AL CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA
  • 9
  • CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE
    Capo I
    CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE
    Capo II
    PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO
    DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE
  • 16
  • 17
  • 18
Testo in vigore dal: 15-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
620; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni parlamentari del  Senato  della  Repubblica  e
della Camera dei  deputati  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9  aprile
1994 e 6 marzo 1994; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Considerato di non doversi conformare al parere  del  Consiglio  di
Stato in relazione alla formulazione concernente l'art. 5,  comma  1,
in quanto la previsione ivi contenuta  si  giustifica  come  esigenza
funzionale all'attivita' della conferenza di servizi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1.  Il  presente   regolamento   disciplina   i   procedimenti   di
conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di  coltivazione
di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazionie   dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art.   87.   -  Il  Presidente  della  Repubblica  .  .
          (omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
            -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo
          da  ridurre  il numero delle fasi procedimentali, il numero
          delle amministrazioni intervenienti, la previsione di  atti
          di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successivi modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi
          comparti  produttivi   degli   adempimenti   amministrativi
          previsti dalla
          vigente legislazione per la tutela ambientale;
               h)   individuazione   delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  La  legge  n.  1443/1927  reca  "Norme  di  carattere
          legislativo  per  disciplinare la ricerca e la coltivazione
          delle  miniere  nel  regno"  (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 194 del 23 agosto 1927).
             - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955
          reca    "Decentramento    dei    servizi    del   Ministero
          dell'industria e del commercio" (pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 179 del 5 agosto 1955).