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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 marzo 1994, n. 371

Regolamento di attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/06/1994
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal: 29-6-1994
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DEL 
  TESORO E DELLE FINANZE 
  Visto l'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990,  n.  36,
recante "Nuove norme sulla detenzione delle  armi,  delle  munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati"; 
  Visti l'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  gli  articoli
73, 74 e 75 del regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  recante  il
regolamento di esecuzione del citato testo unico; 
  Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro  sull'ordinamento
della polizia municipale"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo  1987,  n.  145,
recante  "Norme  concernenti  l'armamento  degli  appartenenti   alla
polizia municipale ai quali e' conferita la  qualita'  di  agente  di
pubblica sicurezza"; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 24 febbraio 1994; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota del 9 aprile 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931,  n.  773,  puo'  essere  concessa  in  esenzione  dal
pagamento  della  tassa  di  concessione  governativa  alle   persone
appartenenti ad  una  delle  categorie  sottoindicate  che  risultino
esposte  a  grave  rischio  per  l'incolumita'  personale   a   causa
dell'attivita' di servizio prestata, sempre che sussistano gli  altri
requisiti e presupposti richiesti dalla legge: 
   a)  personale  dipendente  dall'Amministrazione  della   giustizia
addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e
penali ed alle  segreterie  di  sicurezza;  conducenti  di  automezzi
speciali; personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e
dell'amministrazione  penitenziaria  delegato  alla  riscossione   di
somme; 
   b) medici,  professionisti  esperti  in  psicologia,  in  servizio
sociale,  in  pedagogia,  in  psichiatria  e  criminologia   clinica,
personale insegnante, educatori e assistenti sociali, che svolgono  a
qualsiasi  titolo  la  loro  attivita'  nell'ambito  degli   istituti
penitenziari; 
   d) personale appartenente agli organismi previsti  dagli  articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; 
   e) personale dell'Amministrazione civile dell'interno in  servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o  uffici  dipendenti
dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 
   f) personale, anche estraneo alla  pubblica  amministrazione,  non
appartenente alle Forze di polizia, che  presta  servizio  o  esplica
compiti scientifici e tecnici presso il Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, ovvero appartenente ai nuclei operativi di cui all'art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
   g) personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste
avente compiti di direzione o comando del Corpo forestale dello Stato
o di sue unita' organizzative, non appartenente al Corpo stesso; 
   h) responsabili dei servizi di certificazione  C.I.T.E.S.  per  il
controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e  flora
selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, non appartenenti
al Corpo forestale dello Stato; 
   i) personale delle Forze armate, compreso quello del  Corpo  delle
capitanerie di porto, addetto a servizi che comportano esposizione  a
rischio, giusta attestazione del sottocapo di  stato  maggiore  della
difesa o di forza armata, del capo ufficio  del  segretario  generale
della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento
militare marittimo o della regione aerea competente per territorio; 
   l) personale civile dell'Amministrazione della difesa con  profilo
professionale di "addetto ai servizi di vigilanza" o di "capo addetto
ai servizi di  vigilanza  e  custodia"  inquadrato,  rispettivamente,
nella quarta e quinta qualifica funzionale, con l'incarico di guardia
giurata o di agente di pubblica sicurezza"; 
   m) appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai  quali
e' assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 4  marzo  1987,  n.
145. 
            AVVERTENZA: 
            >Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             -  La  legge  n.  36/1990  reca:  "Nuove   norme   sulla
          detenzione delle armi, delle munizioni, degli  esplosivi  e
          dei congegni assimilati". Si trascrive il testo dei commi 2
          e 3 del relativo art. 7: 
             "2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  emanarsi
          di concerto con i Ministri di  grazia  e  giustizia,  della
          difesa, del tesoro e delle  finanze,  sono  individuate  le
          categorie di persone  che,  a  causa  della  esposizione  a
          rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito  delle
          Amministrazioni  della  giustizia   o   della   difesa,   o
          nell'esercizio  di  compiti  di  pubblica  sicurezza,  sono
          esonerate  dell'obbligo  del  pagamento  della   tassa   di
          concessione governativa  prevista  per  il  rilascio  della
          licenza di porto d'armi. Sono fatte salve  le  disposizioni
          vigenti in materia di  dotazione  e  porto  delle  armi  in
          servizio nonche' di concessione gratuita della licenza. 
             3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce  altresi'  le
          condizioni di applicabilita' della medesima  disciplina  al
          personale cessato dal servizio". 
          Note alle premesse: 
             - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 7  della  legge
          n. 36/1990 si veda in nota al titolo. 
             - L'art. 42 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'   cosi'
          formulato: 
             "Art. 42. - Il questore ha facolta' di dare licenza  per
          porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha  facolta'  di
          concedere,  in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati la cui lama non abbia  una  lunghezza  inferiore  a
          centimetri 65". 
             - Gli articoli 73, 74 e 75 del regolamento di esecuzione
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
          approvato con R.D. n. 635/1940, sono cosi' formulati: 
             "Art. 73.  -  Il  capo  della  polizia,  i  prefetti,  i
          vice-prefetti, gli  ispettori  provinciali  amministrativi,
          gli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza,  i  pretori  e   i
          magistrati addetti al pubblico ministero o  all'ufficio  di
          istruzione, sono autorizzati a  portare  senza  licenza  le
          armi di cui all'art. 42 della legge. 
             Gli agenti  di  pubblica  sicurezza,  contemplati  dagli
          articoli 17 e 18  della  legge  31  agosto  1907,  n.  690,
          portano, senza licenza, le  armi  di  cui  sono  muniti,  a
          termini dei rispettivi regolamenti. 
             Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti  a  norma
          dell'art. 43 della legge 31  agosto  1907,  n.  690,  o  di
          disposizioni speciali, possono portare, senza  licenza,  le
          armi di cui al capoverso precedente,  soltanto  durante  il
          servizio o per recarsi al luogo ove esercitano  le  proprie
          mansioni  e  farne  ritorno,  sempre  quando   non   ostino
          disposizioni di legge. 
             La  facolta'  di  portare  le  armi  senza  licenza   e'
          attribuita soltanto ai fini della difesa personale". 
             "Art.  74.  -  Fuori  dei  casi  indicati  nell'articolo
          precedente,   qualora   nei   regolamenti    generali    di
          amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico,
          talune   categorie   di   personale   civile,    dipendente
          direttamente dallo Stato e addetto  permanentemente  ad  un
          determinato   servizio,   vadano   armate,   la    relativa
          autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di  tassa,
          dal  prefetto  della  provincia,  sulla  motivata  proposta
          dell'amministrazione interessata. 
             Il rilascio ha luogo previo accertamento che la  persona
          di cui si tratta non si  trovi  nelle  condizioni  previste
          negli articoli 11 e 43 della legge. 
             L'autorizzazione e' data su tessera conforme al  modello
          annesso   al   presente   regolamento   ed    abilita    il
          concessionario a portare le armi di cui all'art.  42  della
          legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e
          per recarsi al luogo ove esercita  le  proprie  mansioni  e
          farne ritorno". 
             "Art. 75. - Gli ufficiali, i capi squadra  ed  i  militi
          della M.V.S.N. possono essere autorizzati a portare,  anche
          fuori servizio, la rivoltella  o  pistola  di  ordinanza  o
          comunque di forma consentita dalla legge. 
             La relativa autorizzazione personale  viene  rilasciata,
          senza pagamento di tassa,  dal  prefetto  della  provincia,
          sulla motivata proposta del comando di zona interessato. 
             Il  rilascio  ha  luogo  previo  accertamento   che   il
          richiedente non si trovi nelle  condizioni  previste  negli
          articoli 11 e 43 della legge. 
             Agli ufficiali in servizio attivo prmanente delle  forze
          armate dello Stato che  ne  facciano  domanda  puo'  essere
          concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola
          quando vestano l'abito civile. La  domanda,  su  competente
          foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del
          comandante del corpo o del  capo  dell'ufficio  da  cui  il
          richiedente dipende, attestante che il  richiedente  stesso
          e' in servizio attivo permanente". 
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
             e) (soppressa). 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
          Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 42 del testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.  773/1931,  si
          veda in nota alle premesse. 
             - Il testo vigente degli articoli 3, 4 e 6  della  legge
          n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi  per  le
          informazioni e la sicurezza e  disciplina  del  segreto  di
          Stato) e' il seguente: 
             "Art. 3. - E' istituito,  alla  diretta  dipendenza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   il   Comitato
          esecutivo per i servizi  di  informazione  e  di  sicurezza
          (CESIS). 
             E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, ai fini del  concreto  espletamento
          delle funzioni a lui  attribuite  dall'art.  1,  tutti  gli
          elementi necessari per il coordinamento dell'attivita'  dei
          Servizi previsti dai successivi articoli 4 e  6;  l'analisi
          degli   elementi   comunicati   dai    suddetti    Servizi;
          l'elaborazione  delle  relative  situazioni.  E'   altresi'
          compito del Comitato il coordinamento dei  rapporti  con  i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati. 
             Il Comitato e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o, per sua delega, da  un  Sottosegretario  di
          Stato. 
             La segreteria generale del Comitato e'  affidata  ad  un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica di dirigente generale, la  cui  nomina  e  revoca
          spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito 
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2. 
             Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  determina  la
          composizione del Comitato, di cui dovranno essere  chiamati
          a far parte i direttori dei Servizi di  cui  ai  successivi
          articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'". 
             "Art. 4. - E' istituito il Servizio per le  informazioni
          e la sicurezza militare (SISMI). Esso  assolve  a  tutti  i
          compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul  piano
          militare dell'indipendenza e della integrita'  dello  Stato
          da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il  SISMI  svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio. 
             Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il  Servizio
          dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura  l'attivita'
          sulla  base  delle  direttive  e  delle  disposizioni   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1. 
             Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri   funzionari
          indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono  nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2. 
             Il SISMI e' tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per  la
          difesa  e  al  Comitato  di  cui  all'art.   3   tutte   le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'". 
             "Art. 6. - E' istitutito il Servizio per le informazioni
          e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti  i
          compiti informativi e di  sicurezza  per  la  difesa  dello
          Stato  democratico  e   delle   istituzioni   poste   dalla
          Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti  e
          contro ogni forma di eversione. 
             Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il   Servizio
          dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura  l'attivita'
          sulla  base  delle  direttive  e  delle  disposizioni   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1. 
             Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri   funzionari
          indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono  nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2. 
             Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro   per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'". 
             - L'art. 75 del testo unico delle leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, approvato con  D.P.R.  n.  309/1990,  e'
          cosi' formulato: 
             "Art. 75 (Sanzioni amministrative). - 1.  Chiunque,  per
          farne uso  personale,  illecitamente  importa,  acquista  o
          comunque detiene sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  (in
          dose non superiore a quella media giornaliera,  determinata
          in base ai criteri indicati al comma 1  dell'art.  78),  e'
          sottoposto alla sanzione amministrativa  della  sospensione
          della patente di guida, della licenza di porto d'armi,  del
          passaporto e di ogni altro  documento  equipollente  o,  se
          trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi
          di  turismo,  ovvero  del  divieto   di   conseguire   tali
          documenti, per un periodo da due  a  quattro  mesi,  se  si
          tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
          tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo  da
          uno a tre mesi, se si tratta  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope comprese nelle tabelle II e  IV  previste  dallo
          stesso  art.  14.  Competente  ad  applicare  la   sanzione
          amministrativa e'  il  prefetto  del  luogo  ove  e'  stato
          commesso il fatto. 
             2. Se i fatti previsti dal comma 1  riguardano  sostanze
          di cui alle tabelle II e IV e ricorrono  elementi  tali  da
          far presumere che la persona si asterra',  per  il  futuro,
          dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e  per
          una sola volta, il prefetto definisce il  procedimento  con
          il formale invito  a  non  fare  piu'  uso  delle  sostanze
          stesse, avvertendo il  soggetto  delle  conseguenze  a  suo
          danno. 
             3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di  eta'
          e se nei suoi confronti non risulta  utilmente  applicabile
          la sanzione di cui al comma 1,  il  prefetto  definisce  il
          procedimento con il formale invito a non fare piu'  uso  di
          sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il  soggetto
          delle conseguenze a suo danno. 
             4. Si applicano, in quanto compatibili, le  norme  della
          sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede  anche
          alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 121. 
             5. Accertati i fatti, gli organi di polizia  giudiziaria
          procedono alla contestazione  immediata,  se  possibile,  e
          senza ritardo ne riferiscono al prefetto. 
             6. Entro il termine di cinque giorni dalla  segnalazione
          il prefetto convoca dinanzi a se' o ad un suo  delegato  la
          persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le
          ragioni  della  violazione,  nonche'  per  individuare  gli
          accorgimenti utili per prevenire ulteriori  violazioni.  In
          tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale di un
          nucleo operativo costituito presso ogni prefettura. 
             7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la
          persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione
          immediata  a  presentarsi  immediatamente,  ove  possibile,
          dinanzi al prefetto o al suo delegato affinche' si  proceda
          al colloquio di cui al comma 6. 
             8. Se  l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',  il
          prefetto convoca, se possibile ed opportuno,  i  familiari,
          li rende edotti delle  circostanze  di  fatto  e  da'  loro
          notizia  delle   strutture   terapeutiche   e   rieducative
          esistenti  nel  territorio   della   provincia,   favorendo
          l'incontro con tali strutture. 
             9.  Il  prefetto,  ove   l'interessato   volontariamente
          richieda  di  sottoporsi   al   programma   terapeutico   e
          socio-riabilitativo di cui all'art. 122  e  se  ne  ravvisi
          l'opportunita', sospende  il  procedimento  e  dispone  che
          l'istante  sia  inviato  al  servizio   pubblico   per   le
          tossicodipendenze per  la  predisposizione  del  programma,
          fissando  un  termine  per  la  presentazione   e   curando
          l'acquisizione  dei  dati  necessari   per   valutarne   il
          comportamento   complessivo   durante   l'esecuzione    del
          programma, fermo restando il segreto professionale previsto
          dalle norme  vigenti  ai  fini  di  ogni  disposizione  del
          presente testo unico. 
             10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie  locali
          e di ogni altra struttura  con  sede  nella  provincia  che
          svolga attivita' di prevenzione e recupero.  Puo'  assumere
          informazioni,  presso  le  stesse  strutture,  al  fine  di
          valutare l'opportunita' del trattamento. 
             11.  Se  risulta  che  l'interessato   ha   attuato   il
          programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha
          concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti. 
             12.  Se  l'interessato  non  si  presenta  al   servizio
          pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato
          ovvero non inizia  il  programma  secondo  le  prescrizioni
          stabilite o lo interrompe  senza  giustificato  motivo,  il
          prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a se' e lo invita al
          rispetto del programma. 
             13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi  che
          precedono  puo'  essere  fatto   uso   soltanto   ai   fini
          dell'applicazione delle misure e  delle  sanzioni  previste
          nel presente articolo. 
             14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
          ottenere copia degli atti di cui al presente  articolo  che
          riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso  in  cui
          gli  atti  riguardino  piu'  persone,  l'interessato   puo'
          ottenere il rilascio di estratti delle parti relative  alla
          sua situazione. 
             15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il
          prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di  cui  al
          comma 6,  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  altre
          strutture di cui al comma 10. 
             16. Per le esigenze connesse ai  compiti  attribuiti  al
          prefetto il Governo e' delegato ad emanare, nel termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          26  giugno  1990,  n.  162,  un  decreto  legislativo   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
               a)   previsione   della    istituzione    nei    ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno  di  una  apposita
          dotazione organica di assistenti sociali,  complessivamente
          non  superiori  a  duecento  unita',   per   l'espletamento
          nell'ambito delle prefetture degli adempimenti  di  cui  al
          presente  articolo,  e  delle  attivita'  da  svolgere   in
          collaborazione   con   il   servizio   pubblico   per    le
          tossicodipendenze e con le altre strutture  operanti  nella
          provincia; 
               b)  previsione  delle  qualifiche  funzionali  e   dei
          relativi profili professionali riferiti al personale di cui
          alla lettera a) in conformita' ai principi stabiliti  dalla
          normativa vigente per i ruoli  dell'Amministrazione  civile
          dell'interno; 
               c) previsione che per la copertura dei posti di  nuova
          istituzione  il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  a
          bandire pubblici  concorsi  e  a  procedere  alle  relative
          assunzioni in servizio  con  l'osservanza  delle  procedure
          previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; 
               d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di
          personale volontario, previa  verifica  di  una  comprovata
          competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze. 
             17. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  16,
          lettera a), e' determinato in lire 6.050  milioni  annui  a
          decorrere dal 1991.". 
             - Il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.M. n.  145/1987
          (Norme  concernenti  l'armamento  degli  appartenenti  alla
          polizia municipale ai quali e'  conferita  la  qualita'  di
          agente di pubblica sicurezza) e' il seguente: 
             "1. Il regolamento di  cui  all'art.  2  stabilisce,  in
          relazione al tipo di servizio e alle necessita'  di  difesa
          personale, le modalita'  dell'assegnazione  dell'arma  agli
          addetti alla polizia municipale in possesso della  qualita'
          di agente di pubblica sicurezza, determinando altresi': 
              a) i servizi svolti in via continuativa con armi e  con
          personale ad essi specificatamente destinato, per  i  quali
          puo'  essere  disposta  l'assegnazione  dell'arma  in   via
          continuativa; 
              b) i servizi svolti  con  armi  occasionalmente  o  con
          personale ad essi destinato in  materia  non  continuativa,
          per i quali l'assegnazione dell'arma e' effettuata di volta
          in volta".