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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 marzo 1987, n. 145

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/1989)
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Testo in vigore dal:  1-5-1987

Art. 1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

EMANA

il seguente decreto:

Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1987

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1987 Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI