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LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
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Testo in vigore dal:  15-3-1990

Art. 7

1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone comtemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.
Note all'art. 7:
- L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 73 del R.D. n. 635/1940:
"Art. 73. - Il capo della polizia, i prefetti, i viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P.S., i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.
Gli agenti di P.S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di P.S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale".