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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 340

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio, premi e sussidi.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994
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Testo in vigore dal: 5-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 11 aprile 1955, n. 288, come modificata dalla  legge
12 marzo 1977, n. 87 e dalla legge 23 dicembre 1991, n. 424;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  ai  sensi  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994  e  26  marzo
1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro  degli
affari esteri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione
di  premi,  borse  di  studio  e sussidi concessi dal Ministero degli
affari esteri, ai  sensi  della  legge  11  aprile  1955,  n.  288  e
successive modifiche, d'ora in poi denominata "legge".
  2.  Ai  fini  del presente regolamento, il Ministro ed il Ministero
degli affari esteri sono definiti come "Ministro" e "Ministero".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87 - Il Presidente della Repubblica . . (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolanenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis).
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20 del decreto
          legislativo     n.          29/1993      (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'articolo  2  della legge 23 ottobre 1992, n.
          421), come modificato dal decreto legislativo n. 470/1993 e
          dal decreto legislativo n. 546/1993:
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti;  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa. I  servizi  o  nuclei  determinano,  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di referimento del controllo.
             3.  Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni   e   i   comitati   metropolitani  di  cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
          n. 21, e  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  10  giugno  1992,  si  avvalgono  degli uffici di
          controllo  interno  delle  amministrazioni  territoriali  e
          periferiche.
             7.  All'istituzione  degli  uffici  di cui al comma 2 si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi  entro il 1 febbraio 1994, E' consentito avvalersi
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti da altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro  sei  mesi,  ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della  gestione  finanziaria   tecnica   e   amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione  per  la  durata  massima  di  un  anno,   con
          conseguente  perdita  del  trattamento economico accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento a disposizione non si puo' procedere  a  nuove
          nomine    a    qualifiche    dirigenziali.   In   caso   di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti  dei  dirigenti generali o equiparati, puo' esere
          disposto - in contraddittorio - il  collocamento  a  riposo
          per  ragioni  di  servizio,  anche  se non sia mai stato in
          precedenza disposto il  collocamento  a  disposizione;  nei
          confronti  dei  dirigenti  si applicano le disposizioni del
          codice civile.
             10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia  di
          responsabilita'  penale,  civile amministrativo-contabile e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11.  Restano  altresi' ferme le disposizioni vigenti per
          il personale delle qualifiche dirigenziali delle  forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".
             - Si riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  decreto
          legislativo      n.          29/1993     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'articolo 2 della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421), come modificato dal decreto legislativo n. 470/1993 e
          dal decreto legislativo n. 546/1993:
             "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1.
          Per  i  dipendenti  di  cui  all'articolo 2, comma 2, fatto
          salvo  per  i  soli  dirigenti  generali  quanto   disposto
          dall'articolo  20,  comma  10,  resta  ferma  la disciplina
          attualmente vigente in materia di  responsabilita'  civile,
          amministrativa,  penale  e contabile per i dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche.
             2. Ai dipendenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  si
          applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7,
          commi  primo,  quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300.
             3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma  1,  e
          58,  comma  1,  la tipologia e l'entita' delle infrazioni e
          delle  relative  sanzioni  possono  essere   definite   dai
          contratti collettivi.
             4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo   il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del capo della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
          procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando  le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
             5.  Ogni  provvedimento  disciplinare,  ad eccezione del
          rimprovero verbale, deve essere adottato previa  tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore ovvero di un  rappresentante  dell'associazione
          sindacale  cui  aderisce  o conferisce mandato.   Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
          successivi quindici giorni.
             6.  Con  il  consenso   del   dipendente   la   sanzione
          applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
          suscettibile di impugnazione.
             7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
          conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della
          sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un  procuratore
          o  dell'associazione  sindacale  cui  aderisce o conferisce
          mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio  arbitrale  di
          disciplina  dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
          emette   la   sua   decisione    entro    novanta    giorni
          dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
             8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di   due
          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
          dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
          all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza.
          Ciascuna amministrazione, secondo il  proprio  ordinamento,
          stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
          modalita'  per   la   periodica   designazione   di   dieci
          rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
          dei dipendenti che,  di  comune  accordo,  indicano  cinque
          presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
          richiede  la  nomina  dei  presidenti  al  presidente   del
          tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
          opera con criteri oggettivi di rotazione dei  membri  e  di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscano l'imparzialita'.
             9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini   possono
          istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
          che  ne  regoli  le  modalita'   di   costituzione   e   di
          funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
          precedenti commi.
             10. Fino al riordinamento degli organi collegiali  della
          scuola  e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 1994, nei
          confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,   direttivo,
          docente  ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e
          delle istituzioni educative statali si applicano  le  norme
          di  cui  al  titolo IV, capo II, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".