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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 554

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1994)
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Testo in vigore dal:  30-12-1993 al: 28-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;";
b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.";
c) nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.";
d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;";
e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.";
f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le plusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non concorrono alla formazione del reddito, per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte, se il loro ammontare è attribuito ad una riserva non distribuibile. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano realizzate o la riserva sia comunque utilizzata.";
3) nel comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, il periodo di possesso si computa dalla loro iscrizione in bilancio come tali; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.";
g) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), le parole "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.";
h) nell'articolo 56, dopo il comma 3- bis, è aggiunto il seguente:
"3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti 'pronti contro terminé che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.";
i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Variazioni delle rimanenze";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.";
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del 'primo entrato, primo uscitò o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.";
4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio
di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.";
l) nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.";
m) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di 'pronti contro terminé che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:
a) per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.";
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b) del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.";
5) comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.";
6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53.";
n) nell'articolo 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1- bis. Le minusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato:
a) per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
b) per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri nonché per le partecipazioni non rappresentate da titoli, applicando i criteri di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 61;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. Il minor valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che esse non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo d'ammortamento, la parte del costo d'acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Le minusvalenze iscritte negli esercizi successivi sono deducibili applicando i criteri di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 61.";
o) nell'articolo 67, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.";
p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati o banche centrali estere destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti si comprende anche il maggior valore delle operazioni 'fuori bilanciò iscritto nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.
4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1 sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'articolo 66.";
q) nell'articolo 74, il comma 3 è sostituito con il seguente:
"Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle consid- erate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";
r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.";
2) nel comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.";
3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.";
s) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:
"Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari) . - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni 'fuori bilanciò, in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo indicato nel comma 1. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.".