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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  8-10-1993 al: 30-11-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere della Commissione permanente del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro
1. Le comunicazioni relative all'avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito modello a più copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore.
2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate:
a) le caratteristiche tecniche ed i dati da acquisire con il modello di cui al comma 1;
b) le modalità di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge;
c) le modalità di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali;
d) le modalità di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3.
4. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo.
5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Copia del modello di cui al comma 1 deve essere:
a) consegnata al lavoratore avviato al lavoro per ogni verifica ritenuta necessaria dall'ispettorato del lavoro e dagli enti previdenziali;
b) trasmessa, entro quattro giorni, all'ufficio provinciale dello SCAU che garantisce la tempestiva disponibilità delle relative informazioni per l'anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali, anche avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall'INPS e dall'INAIL in base ad apposita convenzione.
7. Con i decreti di cui al comma 3 sono definite le modalità di comunicazione, entro quattro giorni, dell'assunzione diretta, per i coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di cui all'art. 10, quarto comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-z) (omissis).
aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, così come modificato dalla legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, è il seguente:
"Art. 12. - In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'art. 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenze approvata dalla commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del numero 1) del precedente art. 7.
La graduatoria delle precedenze è esposta al pubblico presso la sezione.
Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente è rilasciato dalla commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta è provvisoriamente rilasciato dalla sezione e convalidato dalla commissione medesima entro otto giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la sezione e l'altro presso il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola.
La sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonché la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi.
La sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.
A richiesta del lavoratore interessato, la sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti di ufficio.
Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro".
- Il testo dell'art. 10, comma 4, del citato D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83, è il seguente: "4. È consentita l'assunzione diretta di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado".