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DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/4/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 191 (in G.U. 18/06/1993, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1993)
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Testo in vigore dal:  20-4-1993 al: 18-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per l'anno 1993, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.
2. Per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
3. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1› agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1993, dell'importo di lire 3.500 milioni.
4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1› gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooper- ative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993 le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.