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DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/4/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 191 (in G.U. 18/06/1993, n.141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1993)
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Testo in vigore dal: 20-4-1993
al: 18-6-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  al  fine  di  consentire  la
programmazione delle relative attivita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il contributo attribuito alle camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, per  l'anno  1993,  in
lire 40.500  milioni  ed  e'  ripartito,  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento
in parti uguali tra le  singole  camere,  per  il  20  per  cento  in
proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20
per cento in proporzione alla popolazione residente  nella  provincia
in base ai dati del censimento del 1991. 
  2. Per l'anno 1993, e' autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni,
da  erogarsi  dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato alle camere di commercio in  misura  pari  a  quella
attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12,  comma  5,  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.  Il  contributo  non  compete  alle
camere di commercio incluse nel territorio  della  regione  Trentino-
Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266. 
  3. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa di  lire  2.000  milioni
per le finalita' di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  1›
agosto 1988, n. 340. I  contributi  possono  essere  cumulati  con  i
benefici finanziari disposti dalle Comunita' europee.  Il  contributo
nelle spese di  funzionamento  delle  camere  di  commercio  italiane
all'estero e' incrementato, per l'anno  1993,  dell'importo  di  lire
3.500 milioni. 
  4.  Sono  escluse  dal  pagamento  del  diritto  annuale,  di   cui
all'articolo  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,   n.   786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,  n.  51,
le ditte che alla data del 1› gennaio risultino dichiarate fallite  e
per le quali il tribunale  non  abbia  autorizzato  la  continuazione
temporanea dell'esercizio dell'impresa, le societa'  in  liquidazione
che abbiano cessato l'esercizio dell'attivita' e le societa'  cooper-
ative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione  di  tutti  gli
alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993  le
disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11,  del  decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  19
marzo 1993, n. 68. 
  5. All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
determinato in lire 110.560 milioni  per  l'anno  1993,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap.
6856 dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il
medesimo    anno    1993,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.  Il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.