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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  7-5-1992

Art. 4

Funzioni amministrative
1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle prov- ince autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, di- verse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo.
2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.
3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992

Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 25, con esclusione degli

articoli 2 e 3, commi 4, 5, 6 e 7, ai sensi della delibera n. 28/92 della sezione di controllo in data 21 aprile 1992. Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992

Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 27, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 84/SR/E del 22 aprile 1992.

Nota all'art. 4:
- L'art. 22 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972, è così formulato:
"Art. 22. - Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.