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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 7-5-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 gennaio 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Enunciazioni di principi
  1.  Considerato  che   nella   regione   Trentino-Alto   Adige   e'
riconosciuta  parita' di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le  rispettive
caratteristiche  etniche  e culturali e che la tutela delle minoranze
linguistiche locali e'  compresa  tra  gli  interessi  nazionali,  e'
dovere  istituzionale  dello  Stato,  della  regione,  delle province
autonome  e  degli  enti  locali  che  ne  fanno  parte   contribuire
nell'ambito  delle  rispettive  funzioni all'osservanza dello statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, modificato con
legge 30 novembre  1989,  n.  386,  di  seguito  denominato  "statuto
speciale".
  2.  Le  disposizioni  del presente decreto relative al rapporto tra
atti legislativi statali e leggi  regionali  e  provinciali  ed  alla
potesta' statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore
garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e
delle  province  autonome  di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto
speciale  e  ricollegantesi  all'accordo  concluso  a  Parigi  il   5
settembre  1946,  che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed
amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  107 del testo unico delle leggi sullo statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato  con  D.P.R.
          n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 386/1989 reca: "Norme per il coordinamento
          della finanza della regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano con la riforma
          tributaria".