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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 1992, n. 574

Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/4/1993
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Testo in vigore dal: 21-4-1993
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art.  9  del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
recante:  "Copertura  finanziaria  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale  triennale  relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla  legge  di
conversione  20  novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia
di Stato il disposto di cui agli  articoli  7  e  8  della  legge  1›
dicembre 1986, n. 831, concernente "Disposizioni per la realizzazione
di  un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze opera-
tive delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
  Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1› dicembre 1986,  n.
831;
  Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  51,  52  e  53  del  regolamento  di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986;
  Sentiti  i  sindacati  di  polizia  piu'  rappresentativi sul piano
nazionale;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 559/LEG/290/402 del 30 luglio 1992;
                             A D O T T A
        il seguente regolamento per la concessione di alloggi
                di servizio in temporanea concessione
                               Art. 1.
                    Classificazione degli alloggi
                 e impiego degli alloggi disponibili
  1. Gli alloggi di servizio  del  personale  appartenente  ai  ruoli
della Polizia di Stato sono classificati nelle seguenti categorie:
    a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
    b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
  2.  La  concessione  degli  alloggi  di servizio di cui al comma 1,
lettera a), e' effettuata secondo i criteri e le modalita'  stabilite
con apposito regolamento.
  3.  La  concessione  degli  alloggi  di servizio di cui al comma 1,
lettera b), e' disciplinata dal presente regolamento.
  4. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera b), sono dati
in concessione ogni qualvolta si rendano disponibili. A tal fine,  e'
effettuata,  in  ogni sede, la ricognizione degli alloggi esistenti e
di quelli disponibili con le modalita' di volta  in  volta  stabilite
dal capo della Polizia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  D.L.  n.
          387/1987:
             "Art.  9.  -  1.  Le  disposizioni dell'articolo 7 della
          legge 1› dicembre 1986, n. 831, si  applicano  altresi'  al
          personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
          e  del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro
          delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno,  il
          Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e
          il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste di concerto
          con quello dell'interno, nonche' al  Comando  generale  del
          Corpo   della   guardia  di  finanza,  rispettivamente,  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando  generale
          dell'Arma   dei   carabinieri   e   la  Direzione  generale
          dell'economia montana e delle foreste.
             2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   per   il
          personale  della Polizia di Stato, con decreto del Ministro
          della difesa di concerto con  quello  dell'interno  per  il
          personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  con  decreto del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste di  concerto  con
          quello  dell'interno  per  il personale del Corpo forestale
          dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  sono dettate disposizioni in analogia a
          quanto disposto dall'art. 8 della legge 1›  dicembre  1986,
          n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
             3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma
          2,  i  pareri  degli organi di rappresentanza del personale
          previsti   dai   rispettivi   ordinamenti   devono   essere
          comunicati  rispettivamente  al Dipartimento della pubblica
          sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e
          alla  Direzione  generale  dell'economia  montana  e  delle
          foreste  entro  il  termine  di   quindici   giorni   dalla
          richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
             4.  I  canoni  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2  sono
          trattenuti sulle competenze mensili  del  concessionario  e
          vengono   versati  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
          essere  riassegnati  in  appositi  capitoli  dello stato di
          previsione del Ministero  competente  per  l'accasermamento
          nella  misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente
          trattenuto, per  le  spese  di  manutenzione  straordinaria
          degli  alloggi  e  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno -  Rubrica  sicurezza
          pubblica,  nella  misura  del restante 80 per cento, per la
          realizzazione di nuovi alloggi per il personale di  cui  al
          comma 1.
             5.  Per  gli  appartenenti alle forze di polizia, di cui
          all'art.  16  della  legge  1›   aprile   1981,   n.   121,
          l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi
          all'incarico  non  costituisce reddito ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche.
             6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
          dell'art.  8 della legge 1› dicembre 1986".
             - Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge
          n.  831/1986:
             "Art.  7. - 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con
          proprio decreto, sulla base  delle  esigenze  rappresentate
          dal   Comando   generale   del  Corpo,  i  criteri  per  la
          classificazione degli alloggi di  servizio  nelle  seguenti
          categorie:
               a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
               b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
             2.  La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla
          lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando  generale
          del  Corpo  e decade con la cessazione dell'incarico. Della
          concessione  e'  data  notizia  all'Intendenza  di  finanza
          competente per territorio.
             3.  I  criteri  per  la  determinazione  dei  canoni  di
          concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del  comma
          1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, sulla base
          delle disposizioni di legge vigenti in  materia  di  canone
          sociale.
             4.  Le  disposizioni  osservate per la concessione degli
          alloggi di servizio, ivi  comprese  le  determinazioni  dei
          canoni,  anteriormente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  convalidate  e  cessano  di   avere
          efficacia  con l'emanazione del regolamento di cui all'art.
          8".
             "Art. 8. - 1. Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge, il Ministro delle
          finanze,  con  proprio  decreto,   emana   il   regolamento
          contenente  disposizioni per la ripartizione tra ufficiali,
          sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di  cui
          alla  lettera  b) dell'art. 7, le modalita' di assegnazione
          degli alloggi stessi, il calcolo del canone  e  degli  alri
          oneri,  i  tempi  di adeguamento dei canoni per gli alloggi
          preesistenti,  la   formazione   delle   graduatorie,   con
          particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in
          base  alla composizione ad al reddito del nucleo familiare,
          nonche' ai benefici gia' goduti o alle codizioni di disagio
          di arrivo in una nuova sede, e  la  composizione,  d'intesa
          con   gli   organi   della   rappresentanza   militare,  di
          commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.   Sono
          comunque  a carico del concessionario, che deve provvedersi
          direttamente, le spese per le piccole  riparazioni  di  cui
          all'articolo  1609  del codice civile, nonche' le spese per
          il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio  ed
          eventuali   altri   servizi  necessari,  ivi  comprese,  in
          rapporto alla  consistenza  millesimale  dell'alloggio,  le
          spese  di  gestione  e  funzionamento  degli  ascensori, di
          pulizia delle parti in comune e della  loro  illuminazione.
          Il  canone  e'  trattenuto  sulle  competenze  mensili  del
          concessionario  e  viene versato in apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio statale,  per
          essere  riassegnato  allo stato di previsione del Ministero
          delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per
          cento   dell'importo   per   le   pese   di    manutenzione
          straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per
          la  realizzazione,  a  cura  del  Ministero delle finanze -
          Guardia di finanza, di altri alloggi per il  personale  del
          Corpo.
             2.  Il  Consiglio  centrale  di rappresentanza - Sezione
          Guardia  di  finanza,  e'   chiamato   preventivamente   ad
          esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1".
             -  La  legge  n.  121/1981  concerne: "Nuovo ordinamento
          dell'amministrazione della pubblica  sicurezza".  Il  testo
          della  legge,  aggiornato alla data della pubblicazione, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento  ordinario
          n. 3, del 10 gennaio 1987.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati pevio parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
          visto  ed  alla  registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Si trascrive il testo degli articoli 51, 52 e  53  del
          regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza; approvato con D.P.R. n. 782/1985:
             "Art.  51  (Alloggi  di  servizio individuali). - Presso
          ogni ufficio, reparto o istituto della  Polizia  di  Stato,
          ove  sussista  la disponibilita', viene dato in concessione
          onerosa al  titolare,  con  provvedimento  del  capo  della
          Polizia,   un  alloggio  di  servizio  individuale  per  le
          esigenze del medesimo e della  sua  famiglia.    L'alloggio
          deve   essere   rilasciato   dall'occupante  non  oltre  il
          sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico  che  ha
          dato titolo alla concessione".
             "Art.  52 (Alloggi individuali). - Fermo restando quanto
          previsto dall'articolo precedente, gli alloggi  individuali
          dei   quali   l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli  uffici,
          reparti  o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere
          dati in concessione onerosa al personale della  Polizia  di
          Stato che ne faccia richiesta.
             L'assegnazione  compete alla commissione di cui all'art.
          53 secondo le modalita' e criteri,  stabiliti  da  apposito
          decreto  del Ministro dell'interno, che devono tener conto,
          in particolare, delle funzioni  svolte  dall'interessato  e
          delle situazioni personali e familiari.
             E'   in  ogni  caso  vietato  al  personale  che  occupa
          l'alloggio    di    modificare,    senza     autorizzazione
          ministeriale,  in  tutto o in parte, la struttura interna o
          esterna degli alloggi medesimi.
             Gli alloggi individuali devono essere  rilasciati  entro
          un  mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione
          dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.
             Il termine di cui al precedente comma e' prorogato di un
          anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e  successive  modificazioni,
          purche' conviventi con il dipendente al momento del decesso
          di quest'ultimo".
             "Art.  53  (Commissione per la concessione degli alloggi
          individuali).- Per la concessione degli alloggi individuali
          al personale della Polizia di Stato e' istituita,  in  ogni
          provincia,   una  commissione  presieduta  dal  questore  e
          composta da quattro appartenenti  ai  ruoli  del  personale
          della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e
          due  designati dai sindacati piu' rappresentativi a livello
          provinciale, da scegliersi tra  il  personale  in  servizio
          negli uffici, reparti o istituti nella provincia".
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972  concerne: "Disciplina delle
          funzioni dirigenziali nelle  Amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo".
             - Il D.M. 6 agosto 1986 concerne la determinazione delle
          modalita'  ed  i  criteri  per l'assegnazione degli alloggi
          individuali.