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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
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Art. 7

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
((sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone))
.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.