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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 dicembre 1992, n. 573

Regolamento per l'attuazione dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di riforma delle procedure di avviamento al lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-04-1993
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  20-4-1993

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 3, della predetta legge nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 25;
Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ed, in particolare, gli articoli 5, 9, 17, 23, 25 e 29;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;
Sentita la commissione centrale per l'impiego;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la nota n. 1247/mc 223/25 del 1› agosto 1992 con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzioni soggette all'onere della riserva
1. Tutte le assunzioni, anche a tempo determinato, che i datori di lavoro non agricoli sono tenuti ad effettuare per il tramite dei competenti organi di collocamento ai sensi dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle assunzioni obbligatorie, concorrono a formare la base per il calcolo dell'aliquota della riserva di cui all'art. 25, comma 1 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota al titolo:
- L'art. 25 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è così formulato:
"Art. 25 (Riforma della procedure di avviamento al lavoro). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni con termini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.
8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate alla commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6, comma 1.
12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È obrogata ogni disposizione contraria".
Note alle premesse:
- Per la legge n. 223/1991 ed in particolare l'art. 25, comma 3, vedi la nota al titolo.
- La legge n. 264/1949 reca: "Provvedimenti in materia di assistenza di lavoratori involontariamente disoccupati".
- Gli articoli 5, 9, 17, 23, 25 e 29 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) sono così formulati:
"Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'art. 3 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;
f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità.
I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni".
"Art. 9 (Obblighi di informazione a carico delle imprese). - 1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.
2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.
3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.
4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.
5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia".
"Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convezione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.
2. La convezione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845".
"Art. 23 (Disposizioni in materia di contratto a termine). - 1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.
4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento".
"Art. 25 (Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata dalle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.
2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera".
Art. 29 (Disciplina speciale per le province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. Sono fatte comunque salve le competenze delle prov- ince autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
- L'art. 5, comma 3- bis, della legge n. 863/1984 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 recante misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) così recita: "3- bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale".
- L'art. 8, comma 10, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) inserisce la lettera a-bis) all'art. 10, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, così formulata: " a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione alla Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- L'art. 11 della citata legge n. 264/1949 (v. in nota alle premesse) così recita:
"Art. 11. - È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli uffici autorizzati.
I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.
L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:
1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3› grado del datore di lavoro;
2) il personale avente funzioni direttive;
3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
6) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.
La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.
È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.
I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'ufficio di collocamento della zona".
- Per l'art. 25, commi 1 e 6, della legge n. 223/1991, si veda in nota al titolo.