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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 aprile 1992, n. 281

Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, adottato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/05/1992
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-5-1992
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n.  2328/91  del  15  luglio
1991,  che  ha  codificato  il  regolamento  n.  797/85, e successive
modifiche,  concernente  il   miglioramento   dell'efficienza   delle
strutture agrarie;
  Visto  il  regolamento  CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile
1988, e successive modifiche, che fissa le modalita' di  applicazione
del  regime  di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla
produzione;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 3407/91, che  prevede
un  regime di rimborso del prelievo di corresponsabilita' di base per
la campagna 1991-92 a favore dei produttori che partecipano al regime
di ritiro dei seminativi dalla produzione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno  1991,
che  all'art.  7 prevede particolari modalita' in materia di rimborso
del prelievo di corresponsabilita' dovuto per la campagna 1991-92;
  Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991;
  Visto il proprio decreto 23 luglio 1990,  n.  228,  in  materia  di
applicazione  del  regime  del  prelievo  di  corresponsabilita'  sui
cereali;
  Vista la decisione n. 2029 del 10 ottobre 1990,  con  la  quale  la
Commissione  delle  Comunita'  europee  ha  abbassato  l'importo  per
l'impianto del noce a 2500 ECU/Ha;
  Vista la decisione n. C(92)40 con la  quale  la  Commissione  delle
Comunita' europee ha ammesso alla contribuzione comunitaria il regime
di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, condizionando la decisione
favorevole  all'adozione  di  alcune modifiche da apportarsi al testo
del  suddetto  decreto  ministeriale  per  renderlo   conforme   alla
normativa comunitaria;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, che al capo III, art. 17,
disciplina la potesta' regolamentare del Governo;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 82 del 30 marzo 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  3,  comma  1,  del  regolamento  di  cui   al   decreto
ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, e' cosi' sostituito:
  "  1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli
indicati alla lettera D dell'allegato  I  del  regolamento  (CEE)  n.
571/88  e  definiti  nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della
Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e  le
terre  adibite  a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune
di  mercato,  ed   effettivamente   coltivati   nella   campagna   di
commercializzazione 1› luglio 1987-30 giugno 1988".
  2.  L'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi'
sostituito:
  "  6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni d'impegno,
aumentare  la  superficie  di  seminativo  aziendale  ritirata  dalla
produzione.  Qualora  la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei
seminativi aziendali, il  richiedente  deve  presentare  una  domanda
integrativa   della  domanda  iniziale.  In  questo  caso  la  durata
dell'impegno, per l'intera superficie  ritirata,  e'  quella  fissata
nella  domanda  iniziale.  Qualora  la superficie aggiunta sia pari o
superiore al 20%  dei  seminativi  aziendali,  il  beneficiario  puo'
presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale,
con  gli  effetti  di  cui  sopra, oppure una nuova domanda, autonoma
rispetto  a  quella  iniziale,  con  la  quale  assoggetta  la  detta
superficie ad un nuovo impegno".
  3.  L'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi'
sostituito:
  " 7. Nel caso di incremento della superficie  aziendale  nel  corso
dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i
necessari requisiti, puo' assoggettarla al regime di aiuti; in questo
caso,  la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque
costituire almeno il 20% del  seminativo  aziendale  comprendente  la
superficie aggiunta".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93  del  30
          marzo 1985.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2328/91 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  218
          del 6 agosto 1991.
             - Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 121 dell'11 maggio 1988.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3407/91 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (2a
          serie speciale) n. 7 del 27 gennaio 1991.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1703/91 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (2a
          serie speciale) n. 59 del 1› agosto 1991.
             -  Il  regolamento  di  cui  al D.M. n. 63/1991 e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 52 del 2 marzo 1991.
             - Il D.M. n. 228/1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 186 del 10 agosto
          1990.
             - Le decisioni della Commissione CEE vengono  notificate
          allo  Stato  membro  tramite  la  rappresentanza permanente
          d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo modificato dell'art. 3 del regolamento di cui
          al D.M.  n. 63/1991 e' il seguente:
             "Art.   3   (Seminativi  oggetto  di  ritiro).  -  1.  I
          seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli
          indicati alla lettera D  dell'allegato  I  del  regolamento
          (CEE)  n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n.
          83/461/CEE della Commissione, escluse le terre  di  cui  ai
          punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non
          soggette   ad   un'organizzazione  comune  di  mercato,  ed
          effettivamente     coltivati     nella     campagna      di
          commercializzazione 1› luglio 1987 - 30 giugno 1988.
             2.  Sono  escluse  dal  beneficio le superfici aziendali
          convertite in  seminativi  nel  corso  del  primo  semestre
          dell'anno 1988.
             3.   La  superficie,  che  puo'  essere  ritirata  dalla
          produzione, deve rappresentare almeno il 20% di  seminativi
          appartenenti  all'azienda  al  momento  della presentazione
          della domanda, fermo restando che la superficie  minima  da
          ritirare  dalla  produzione non puo' essere inferiore ad un
          ettaro.
             4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende
          piu' particelle non contigue, ognuna  di  esse  deve  avere
          un'estensione  non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la
          deroga prevista all'art. 7, ultimo comma.
             5.  Nei  casi  di  aumento  della  superficie   agricola
          dell'azienda  e  di conseguente incremento della superficie
          di seminativi da ritirare, di aumento della  superficie  da
          ritirare  dalla  produzione,  di  cessione dell'azienda, di
          liberazione dall'impegno, il beneficiario  deve  presentare
          domanda  agli  stessi  uffici  ai  quali  ha  presentato la
          domanda iniziale, attenendosi  alle  disposizioni  previste
          dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che
          seguono.
             6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni di
          impegno,  aumentare  la  superficie di seminativo aziendale
          ritirata dalla produzione. Qualora la  superficie  aggiunta
          sia   inferiore   al   20%  dei  seminativi  aziendali,  il
          richiedente deve presentare una domanda  integrativa  della
          domanda  iniziale.  In  questo caso la durata dell'impegno,
          per l'intera superficie ritirata, e' quella  fissata  nella
          domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o
          superiore  al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario
          puo' presentare, a sua scelta, una domanda  integrativa  di
          quella  iniziale,  con gli effetti di cui sopra, oppure una
          nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con  la
          quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno.
             7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel
          corso  dell'impegno,  il  beneficiario,  qualora  la  nuova
          superficie   presenti   i   necessari    requisiti,    puo'
          assoggettarla  al  regime  di  aiuti;  in  questo  caso, la
          superficie   aziendale   complessivamente   ritirata   deve
          comunque  costituire almeno il 20% del seminativo aziendale
          comprendente la superficie aggiunta.
             8. Se la superficie da  ritirare  e'  interessata  dalla
          consociazione  tra  colture  di  seminativi  e coltivazioni
          permanenti, l'aiuto  puo'  essere  concesso  soltanto  alle
          condizioni  previste  dall'art. 2, comma 2, del regolamento
          CEE  n.  1272/88,  sempreche'  la  superficie   sia   stata
          utilizzata  a  seminativi durante il periodo di riferimento
          di cui al comma 1 del presente articolo.
             9.  Se  le  superfici  ritirate  dalla  produzione  sono
          destinate  alla  messa  a  riposo  con  rotazione, ai sensi
          dell'art.  4,  paragrafo  1,  lettera  d),  sono  tollerate
          variazioni  annue della percentuale di seminativi aziendali
          messi a riposo, purche' il tasso di variazione  non  superi
          il   10%   della   superficie   media  oggetto  dell'aiuto.
          Peraltro,  l'eventuale  ritiro  dalla  produzione  di   una
          superficie  inferiore alla media cui si riferisce l'impegno
          puo' essere ammessa soltanto se, a  compensazione  di  tale
          differenza,   sia  possibile  dimostrare  il  ritiro  dalla
          produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di  una
          superficie superiore alla media. E' in ogni caso necessario
          che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore
          alla   superficie   media  oggetto  dell'impegno,  rispetti
          comunque il limite minimo del  20%  dell'intero  seminativo
          aziendale,   secondo  quanto  stabilisce  il  comma  3  del
          presente articolo.  Per  superficie  media  si  intende  il
          rapporto  tra  la  somma di tutte le superfici ritirate nel
          corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni  per  i
          quali  il beneficiario si e' impegnato. Tale superficie me-
          dia  non  puo'  essere  in  nessun  caso   inferiore   alla
          superficie  ritirata  dalla produzione, quale risulta dalla
          domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, e'
          comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione
          della superficie coltivata rispetto a quella in  produzione
          nel periodo di riferimento".