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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 1990, n. 228

Applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1991)
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Testo in vigore dal:  10-8-1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4- ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1347/90;
Visto il regolamento CEE n. 1343/90 del 14 maggio 1990 del Consiglio che fissa, per la campagna 1990-91, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto i regolamenti CEE n. 1497/90 del 31 maggio 1990 e n. 1498/90 del 31 maggio 1990 della Commissione che fissano rispettivamente, per la campagna 1990-91, il prelievo di corresponsabilità di base e supplementare nel settore dei cereali, in funzione del regolamento della stessa Commissione n. 784/90 del 29 marzo 1990 che determina il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990-91 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ECU per detta campagna;
Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a);
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1990, in particolare l'art. 7, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 797/85;
Considerato che le disposizioni di cui al presente regolamento riproducono sostanzialmente quelle contenute nei decreti ministeriali 13 giugno 1989, n. 242 e 17 aprile 1990, n. 130, sui quali si è espresso il Consiglio di Stato rispettivamente nelle adunanze del 16 maggio 1989 e del 1› febbraio 1990;
Considerato che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 1› febbraio 1990 ha, altresì, raccomandato di redigere un testo coordinato del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242 con il decreto ministeriale 17 aprile 1990, n. 130, ai fini della pubblicazione nella raccolta degli atti normativi per rendere la regolamentazione più comprensibile e facilmente accessibile agli operatori interessati;
Considerato che con il presente regolamento vengono introdotte innovazioni, rispetto alla preesistente disciplina, che non comportano valutazioni di ordine discrezionale, trattandosi di puntuale applicazione della regolamentazione comunitaria di modifica del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali, nel frattempo intervenuta, e di modifica delle procedure di versamento, resasi necessaria per tener conto di talune esigenze di ordine contabile rappresentate dalla Commissione CEE;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono, per l'adozione del presente decreto, le motivazioni per la richiesta di un ulteriore parere al Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, punti terzo e quarto della citata legge n. 400 del 1988;
Considerato che occorre adottare le misure coordinate necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

P r e l i e v o
1. Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del risone.
2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo".
3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1› di giugno e termina il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1› di luglio e termina il 30 di giugno.
4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per ogni campagna sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, le rispettive decorrenze e qualsiasi altra disposizione necessaria in relazione a decisioni adottate in sede comunitaria.
5. Per la campagna 1990-91 l'importo del prelievo di corresponsabilità da acquisire e successivamente versare è pari a L. 13295,18 per tonnellata di cui L. 8863,45 per tonnellata a titolo di prelievo di base e L. 4431,73 per tonnellata a titolo di prelievo supplementare. Quest'ultimo importo, forfettariamente determinato, resta applicabile per tutta la campagna di commercializzazione. La differenza positiva o negativa risultante, dalla constatazione, di cui all'art. 4-ter, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2727/75 modificato dal regolamento CEE n. 201/90, inciderà sull'importo del prelievo di base applicabile per la campagna successiva.
6. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di cui al punto 1, ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo dell'ECU in lire, è considerato come intervenuto il 1› luglio di ogni campagna di commercializzazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 prevede: "1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'art. 1, lettere a) e b), prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 ed 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988-89 al 1991-92.
Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilità: fatto salvo l'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1346/90, i piccoli produttori, alle condizioni che il Consiglio adotterà a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'art. 1bis, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 797/85, sotto forma di rimborso; i cereali da semina, per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva n. 66/402/CEE, alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo.
2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato.
3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti, figuranti nell'allegato "D", nella Comunità.
4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26.
6. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sulla utilizzazione del gettito del prelievo.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna di commercializzazione si intende il periodo compreso tra il 1› giugno e il 31 maggio.". - L'art. 4- ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente così recita:
"1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b).
Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato D. Per le campagne di commercializzazione 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 1991-92, il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.
2. Se la produzione cerealicola di una campagna supera il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1, i produttori devono versare, entro il limite del 3%, un prelievo supplementare di corresponsabilità proporzionale al superamento. Esso è fissato in base al prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna in oggetto. L'articolo 4, paragrafi 1, 4, 6 e 7, si applica al suddetto prelievo supplementare. Tale prelievo è applicato nel seguente modo: un prelievo forfettario dell'1,5% del prezzo di intervento sopra indicato viene applicato all'inizio della campagna; qualora il superamento percentuale del quantitativo massimo garantito constatato ai sensi del paragrafo 4 si scosti dalla percentuale del prelievo forfettario, il prelievo forfettario della campagna successiva è aumentato o ridotto della differenza tra le due percentuali entro il limite dell'1,5%.
3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, i prezzi di intervento relativi alla campagna di commercializzazione successiva sono diminuiti del 3%.
Questa diminuzione è effettuata dalla Commissione ogni anno prima dell'inizio della campagna. In questo caso la Commissione adegua i prezzi indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono stati adoperati per fissarli in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno nel mese di febbraio se la produzione dei cereali nella campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.".
- L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1347/90 così recita: "Il testo dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 729/89 è sostituito dal testo seguente:
"3. All'importo globale nonché agli importi assegnati agli Stati membri è applicato un coefficiente per tener conto del livello di prelievo di corresponsabilità supplementare realmente applicato durante una campagna.
Tale coefficiente è pari al rapporto tra, da un lato, la somma del prelievo di corresponsabilità di base e del prelievo di corresponsabilità supplementare realmente applicato e, dall'altro lato, la somma del prelievo di corresponsabilità di base e 3% del prezzo di intervento applicabile al frumento tenero.
4. La suddivisione dell'importo globale tra tutti gli Stati membri è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tenuto conto delle vendite effettuate dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo. Soltanto gli Stati membri che hanno informato la Commissione della loro decisione di continuare ad applicare il regime previsto dal presente regolamento possono fruirne.'". - L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1497/90 della Commissione del 31 maggio 1990 sancisce: "I prezzi di intervento e i prezzi indicativi fissati in ECU dal Consiglio per la campagna 1990/91 nel settore dei cereali sono ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90. Essi sono arrotondati alla quinta cifra significativa. Gli altri importi relativi al settore dei cereali e dei prodotti amidacei contemplati nell'allegato del citato regolamento, fatta eccezione per i prezzi di entrata, sono quelli indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.".
- Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1498/90 della Commissione del 31 maggio 1990 stabiliscono:
"Art. 1. - Per la campagna 1990-91, il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4- ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 2,53 ECU/t.
Art. 2. - Il coefficiente di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/89 è pari a 0,75.".
- L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione del 29 marzo 1990 determina:
"Il coefficiente di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è fissato a 1,001712.".
- L' allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1179/90 per il settore dei cereali, riporta il tasso di conversione agricolo pari a lire 1751,67 per un ECU, valido per la campagna di commercializzazione 1990-91.
- L'art. 7 del decreto ministeriale n. 35/1990 prevede: "I produttori che ritirano dalla produzione almeno il
30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché
dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui
all' articolo 4- ter, paragrafo 2, dello stesso
regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione sono state determinate con decreto ministeriale n. 242 del 13 giugno 1989.".