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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 giugno 1989, n. 242

Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1991)
Testo in vigore dal:  1-6-1991
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4-ter che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 743/89 del 21 marzo 1989 della commissione recante modalità di applicazione per l'aiuto diretto in favore dei piccoli produttori di cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1094 del Consiglio del 25 aprile 1988, in particolare l'art. 1- bis - comma 6 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonché l'estensivazione e la riconversione della produzione;
Visto il regolamento CEE n. 915/89 della commissione del 10 aprile 1989 relativo alle modalità di esenzione dal prelievo di corresponsabilità sui cereali in favore dei produttori che abbiano partecipato al regime di ritiro delle terre arabili;
Visto il regolamento CEE n. 1215/89 del 3 maggio 1989 del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/90, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;
Visto il regolamento CEE n. 1487/89 del 30 maggio 1989 della commissione che fissa, per la campagna 1989/90, il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali; Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3 lettera a);
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 maggio 1989;
Vista la comunicazione in data 30 maggio 1989 con la quale la commissione delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato reg. n. 729/89, ha approvato le disposizioni nazionali contenute nel presente decreto relative alla ripartizione dell'aiuto fra i piccoli produttori;
Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Prelievo
1. Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del risone.
2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione "prelievo".
3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1 di giugno e termina il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1 di luglio e termina il 30 di giugno.
4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per ogni campagna sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, le rispettive decorrenze e qualsiasi altra disposizione necessaria in relazione a decisioni adottate in sede Comunitaria.
5. Per la campagna 1989-90 ed a partire dal 1 novembre 1989, l'importo del prelievo di corresponsabilità da acquisire e successivamente versare è limitata al solo importo di base pari a L. 8.733,06 per tonnellata.
6. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1676/85, il fatto generatore del prelievo di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo dell'ECU in lire, è considerato come intervenuto il 1 luglio di ogni campagna di commercializzazione.

((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed è applicabile dal 1 luglio 1990 per mais e sorgo e dal 1 giugno 1990 per gli altri cereali."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 23 maggio 1991 (in G.U. 27/05/1991, n. 122) nel modificare il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È revocato l'art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89, del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90".