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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 luglio 1990, n. 228

Applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1991)
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Testo in vigore dal: 10-8-1990
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre
1975,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, in particolare gli
articoli   4   e   4-   ter   che  hanno  istituito  un  prelievo  di
corresponsabilita' ed un prelievo di corresponsabilita' supplementare
sui cereali;
  Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della Commissione del 26 maggio
1988,  e  successive  modifiche ed integrazioni, recante modalita' di
applicazione  del  prelievo  di  corresponsabilita'  nel  settore dei
cereali;
  Visto  il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio
che  stabilisce  norme generali del regime particolare applicabile ai
piccoli  produttori  nell'ambito del regime di corresponsabilita' nel
settore  dei  cereali,  modificato  da  ultimo dal regolamento CEE n.
1347/90;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1343/90  del  14  maggio  1990 del
Consiglio  che fissa, per la campagna 1990-91, l'importo del prelievo
di corresponsabilita' nel settore dei cereali;
  Visto  i regolamenti CEE n. 1497/90 del 31 maggio 1990 e n. 1498/90
del 31 maggio 1990 della Commissione che fissano rispettivamente, per
la  campagna  1990-91,  il  prelievo  di corresponsabilita' di base e
supplementare  nel  settore  dei cereali, in funzione del regolamento
della stessa Commissione n. 784/90 del 29 marzo 1990 che determina il
coefficiente   riduttore   dei  prezzi  agricoli  della  campagna  di
commercializzazione  1990-91  a  seguito del riallineamento monetario
del  5  gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in
ECU per detta campagna;
  Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio
che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;
  Vista   la  legge  n.  610  del  14  agosto  1982,  concernente  il
riordinamento  dell'Azienda  di  Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a);
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 48 del 27 febbraio 1990, in particolare l'art. 7, recante
disposizioni  di  adattamento  alla  realta'  nazionale del regime di
aiuti  per  il  ritiro  di  seminativi  dalla  produzione  di  cui al
regolamento CEE del Consiglio n. 797/85;
  Considerato  che  le  disposizioni  di  cui al presente regolamento
riproducono sostanzialmente quelle contenute nei decreti ministeriali
13  giugno  1989,  n.  242  e 17 aprile 1990, n. 130, sui quali si e'
espresso  il Consiglio di Stato rispettivamente nelle adunanze del 16
maggio 1989 e del 1› febbraio 1990;
  Considerato che il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 1›
febbraio  1990  ha,  altresi',  raccomandato  di  redigere  un  testo
coordinato  del  decreto  ministeriale  13 giugno 1989, n. 242 con il
decreto   ministeriale   17  aprile  1990,  n.  130,  ai  fini  della
pubblicazione  nella  raccolta  degli  atti  normativi per rendere la
regolamentazione  piu'  comprensibile  e  facilmente accessibile agli
operatori interessati;
  Considerato  che  con  il  presente  regolamento vengono introdotte
innovazioni,   rispetto   alla   preesistente   disciplina,  che  non
comportano   valutazioni  di  ordine  discrezionale,  trattandosi  di
puntuale  applicazione della regolamentazione comunitaria di modifica
del  regime  del  prelievo  di  corresponsabilita'  sui  cereali, nel
frattempo  intervenuta,  e di modifica delle procedure di versamento,
resasi  necessaria  per  tener  conto  di  talune  esigenze di ordine
contabile rappresentate dalla Commissione CEE;
  Ritenuto, pertanto, che non sussistono, per l'adozione del presente
decreto,  le  motivazioni  per la richiesta di un ulteriore parere al
Consiglio di Stato;
  Vista  la  comunicazione  fatta  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi  dell'art. 17, punti terzo e quarto della citata
legge n. 400 del 1988;
  Considerato  che  occorre  adottare le misure coordinate necessarie
per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                           P r e l i e v o
  1.   Il   prelievo   di   corresponsabilita'   ed  il  prelievo  di
corresponsabilita'  supplementare,  di  cui  al  regolamento  CEE del
Consiglio  n.  2727/75,  riguardano  tutti  i  cereali prodotti nella
Comunita' ed immessi sul mercato, con esclusione del risone.
  2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilita'
e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con
l'espressione "prelievo".
  3.  Ai  fini  del  prelievo  la  campagna  inizia il 1› di giugno e
termina  il  31  di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il
mais  ed  il  sorgo  per  i  quali la stessa campagna inizia il 1› di
luglio e termina il 30 di giugno.
  4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  per  ogni  campagna sara' determinato l'importo del prelievo
applicabile,   nonche'  le  eventuali  variazioni  dello  stesso,  le
rispettive  decorrenze  e  qualsiasi altra disposizione necessaria in
relazione a decisioni adottate in sede comunitaria.
  5.   Per   la   campagna   1990-91   l'importo   del   prelievo  di
corresponsabilita'  da  acquisire e successivamente versare e' pari a
L.  13295,18 per tonnellata di cui L. 8863,45 per tonnellata a titolo
di  prelievo di base e L. 4431,73 per tonnellata a titolo di prelievo
supplementare.  Quest'ultimo  importo,  forfettariamente determinato,
resta  applicabile  per  tutta la campagna di commercializzazione. La
differenza  positiva  o  negativa risultante, dalla constatazione, di
cui  all'art.  4-ter,  paragrafo  4,  del  regolamento CEE n. 2727/75
modificato  dal regolamento CEE n. 201/90, incidera' sull'importo del
prelievo di base applicabile per la campagna successiva.
  6.  Ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento  n. 1676/85, il fatto
generatore  del prelievo di cui al punto 1, ai fini dell'applicazione
del  tasso  di  conversione agricolo dell'ECU in lire, e' considerato
come    intervenuto    il    1›    luglio   di   ogni   campagna   di
commercializzazione.
          AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio
          del 29 ottobre 1975 prevede:       "1.  I  produttori  sono
          tenuti  a  versare  un  prelievo  di corresponsabilita' sui
          cereali di cui all'art. 1, lettere a) e b), prodotti  nella
          Comunita'  ed immessi sul mercato o venduti ad un organismo
          d'intervento in applicazione degli articoli 7 ed 8.  Questo
          regime  si applica nelle campagne dal 1988-89 al 1991-92.
               Tuttavia    sono    esentati    dal    prelievo     di
          corresponsabilita':      fatto salvo l'art. 4, paragrafo 1,
          del regolamento (CEE) n.  1346/90,  i  piccoli  produttori,
          alle  condizioni  che  il Consiglio adottera' a maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione;     i produttori
          che  rispondono  alle  condizioni  di  cui  all'art.  1bis,
          paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 797/85,  sotto  forma
          di  rimborso;       i cereali da semina, per i quantitativi
          che hanno formato oggetto di una  certificazione  ai  sensi
          della  direttiva n. 66/402/CEE, alle condizioni che saranno
          adottate secondo la procedura prevista al paragrafo  5  del
          presente articolo.
             2.  L'importo  unitario  del  prelievo e' stabilito ogni
          anno    prima     dell'inizio     della     campagna     di
          commercializzazione  secondo la procedura prevista all'art.
          43, paragrafo 2, del trattato.
             3.   All'atto   della  determinazione  dell'importo  del
          prelievo di corresponsabilita' sono prese in considerazione
          le  importazioni dei prodotti, figuranti nell'allegato "D",
          nella Comunita'.
             4.   Il   prelievo   di  cui  al  presente  articolo  e'
          considerato   parte   degli    interventi    destinati    a
          regolarizzare   i  mercati  agricoli  ed  e'  destinato  al
          finanziamento delle spese nel settore dei cereali.
             5.  Le  modalita' di applicazione del presente articolo,
          in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e
          le  misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la
          procedura prevista all'art. 26.
             6.  La  Commissione  si  concertera'  con  gli  ambienti
          professionali sulla utilizzazione del gettito del prelievo.
             7.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo ai
          cereali diversi dal  granturco  e  dal  sorgo  prodotti  in
          Italia,  in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per campagna
          di commercializzazione si intende il periodo  compreso  tra
          il  1›  giugno  e  il  31 maggio.".     - L'art. 4- ter del
          regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del  29  ottobre
          1975, nel testo attualmente vigente cosi' recita:
             "1.   All'atto   della  fissazione  dei  prezzi  di  cui
          all'articolo  3,  paragrafo  1,  il  Consiglio  stabilisce,
          secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne
          di commercializzazione un  quantitativo  massimo  garantito
          per tutti i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b).
          Per la fissazione  di  tale  quantitativo  si  prendono  in
          considerazione   il   consumo   globale  di  cereali  nella
          Comunita'  e  le   importazioni   dei   prodotti   elencati
          nell'allegato  D.  Per  le  campagne di commercializzazione
          1988-89,  1989-90,  1990-91  e  1991-92,  il   quantitativo
          massimo garantito e' fissato a 160 milioni di tonnellate.
             2.  Se  la produzione cerealicola di una campagna supera
          il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1,  i
          produttori  devono  versare,  entro  il  limite  del 3%, un
          prelievo supplementare di corresponsabilita'  proporzionale
          al  superamento.  Esso  e'  fissato  in  base  al prezzo di
          intervento  valido  per  il  frumento  tenero  panificabile
          all'inizio  della  campagna  in  oggetto.     L'articolo 4,
          paragrafi 1, 4, 6 e 7,  si  applica  al  suddetto  prelievo
          supplementare.      Tale prelievo e' applicato nel seguente
          modo:      un prelievo forfettario dell'1,5% del prezzo  di
          intervento  sopra indicato viene applicato all'inizio della
          campagna;        qualora  il  superamento  percentuale  del
          quantitativo  massimo  garantito  constatato  ai  sensi del
          paragrafo  4  si  scosti  dalla  percentuale  del  prelievo
          forfettario,   il   prelievo   forfettario  della  campagna
          successiva e' aumentato o ridotto della differenza  tra  le
          due percentuali entro il limite dell'1,5%.
             3.  Se  la  produzione  cerealicola di una data campagna
          supera il quantitativo massimo garantito per essa  fissato,
          i   prezzi   di   intervento   relativi  alla  campagna  di
          commercializzazione  successiva  sono  diminuiti  del   3%.
          Questa  diminuzione  e'  effettuata  dalla Commissione ogni
          anno prima dell'inizio della campagna. In  questo  caso  la
          Commissione  adegua  i  prezzi  indicativi  utilizzando gli
          elementi  di  derivazione  che  sono  stati  adoperati  per
          fissarli in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4.
             4.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo, la
          Commissione constata ogni anno nel mese di febbraio  se  la
          produzione  dei  cereali nella campagna in corso abbia o no
          superato il quantitativo massimo  garantito  stabilito  per
          tale campagna.
             5.  Le  modalita' di applicazione del presente articolo,
          in particolare l'importo del prelievo  supplementare,  sono
          adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.".
            - L'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1347/90 cosi' recita:
              "Il  testo  dell'articolo  2,  paragrafi  3  e  4,  del
          regolamento  (CEE)  n.  729/89  e'  sostituito  dal   testo
          seguente:
             "3.  All'importo  globale nonche' agli importi assegnati
          agli Stati membri e' applicato un  coefficiente  per  tener
          conto   del   livello  di  prelievo  di  corresponsabilita'
          supplementare realmente  applicato  durante  una  campagna.
          Tale  coefficiente  e' pari al rapporto tra, da un lato, la
          somma del prelievo di  corresponsabilita'  di  base  e  del
          prelievo   di  corresponsabilita'  supplementare  realmente
          applicato e, dall'altro lato,  la  somma  del  prelievo  di
          corresponsabilita'  di  base  e 3% del prezzo di intervento
          applicabile al frumento tenero.
             4.  La  suddivisione  dell'importo globale tra tutti gli
          Stati  membri  e'  decisa  secondo  la  procedura  prevista
          all'articolo  26  del  regolamento (CEE) n. 2727/75, tenuto
          conto  delle  vendite   effettuate   dai   produttori   che
          commercializzano  25  tonnellate  al massimo.  Soltanto gli
          Stati membri che hanno informato la Commissione della  loro
          decisione di continuare ad applicare il regime previsto dal
          presente regolamento possono fruirne.'".     - L'art. 1 del
          regolamento  (CEE)  n.  1497/90  della  Commissione  del 31
          maggio 1990 sancisce:      "I  prezzi  di  intervento  e  i
          prezzi  indicativi  fissati  in  ECU  dal  Consiglio per la
          campagna 1990/91  nel  settore  dei  cereali  sono  ridotti
          conformemente  all'articolo  2  del  regolamento  (CEE)  n.
          784/90.   Essi   sono   arrotondati   alla   quinta   cifra
          significativa.        Gli altri importi relativi al settore
          dei   cereali   e   dei   prodotti   amidacei   contemplati
          nell'allegato del citato regolamento, fatta eccezione per i
          prezzi di entrata, sono quelli indicati nell'allegato 1 del
          presente regolamento.".
             -  Gli  articoli  1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1498/90
          della Commissione del 31 maggio 1990 stabiliscono:
             "Art.  1.  -  Per  la  campagna  1990-91, il prelievo di
          corresponsabilita' supplementare di cui all'articolo 4- ter
          del regolamento (CEE) n. 2727/75 e' fissato a 2,53 ECU/t.
             Art.  2.  - Il coefficiente di cui all'art. 2, paragrafo
          3, del regolamento (CEE) n. 729/89 e' pari a 0,75.".
             -  L'art.  1  del  regolamento  (CEE)  n.  784/90  della
          Commissione del 29 marzo 1990 determina:
             "Il  coefficiente  di cui all'articolo 5 del regolamento
          (CEE) n.  3578/88 e' fissato a 1,001712.".
             -  L' allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1179/90 per
          il settore dei cereali, riporta  il  tasso  di  conversione
          agricolo  pari  a  lire  1751,67  per un ECU, valido per la
          campagna di commercializzazione 1990-91.
             - L'art. 7 del decreto ministeriale n. 35/1990 prevede:
             "I produttori che ritirano dalla produzione almeno il
          30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo
          di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilita' di cui
          all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonche'
          dal prelievo di corresponsabilita' supplementare di cui
          all' articolo 4- ter, paragrafo 2, dello stesso
          regolamento. Le modalita' di applicazione di tale esenzione
          sono state determinate con decreto ministeriale n. 242 del
          13 giugno 1989.".