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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 63

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1995)
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Testo in vigore dal:  29-5-1992
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Art. 3

Seminativi oggetto di ritiro
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1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1 luglio 1987 - 30 giugno 1988
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2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.
3. La superficie, che può essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore ad un ettaro.
4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende più particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma.
5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono.
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6. Il beneficiario può, nel corso dei primi tre anni d' impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione.Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, è quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario può presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno.
7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell' impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, può assoggettarlaal regime di aiuti;in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta
))
8. Se la superficie da ritirare è interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto può essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 2 del regolamento CEE n. 1272/88, semprechè la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate alla messa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera d), sono tollerate variazioni annue della percentuale di seminativi aziendali messi a riposo, purché il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto dell'aiuto.
Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno può essere ammessa soltanto se, a compensazione di tale differenza, sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla media. È in ogni caso necessario che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore alla superficie media oggetto dell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20% dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce il comma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende il rapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali il beneficiario si è impegnato. Tale superficie media non può essere in nessun caso inferiore alla superficie ritirata dalla produzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, è comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto a quella in produzione nel periodo di riferimento.