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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 158

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 12/03/1992
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Testo in vigore dal: 12-3-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  adottare,  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  decreti
legislativi  per  l'unificazione  degli  ordinamenti   degli   uffici
principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  e  per   l'omogeneizzazione   dello   stato
giuridico del rispettivo personale,  con  l'osservanza  dei  seguenti
criteri direttivi: 
   a) sara' istituita un'unica direzione centrale del personale; 
   b) saranno previsti organi collegiali di  durata  quadriennale  in
sede  centrale  e  provinciale  con  competenze,  nella  materia  del
personale,  che  non   siano   di   pertinenza   del   consiglio   di
amministrazione. La composizione degli organi di  cui  trattasi  deve
essere stabilita in modo che l'Amministrazione  e  le  organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  siano
rappresentate in misura paritaria, attribuendo la  presidenza  ad  un
magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale
sono eletti a scrutinio diretto  e  segreto,  secondo  le  norme  che
regolano l'elezione dei  rappresentanti  del  personale  in  seno  al
consiglio di amministrazione; 
   c)  il  presidente  dell'istituenda   commissione   centrale   del
personale fara' parte del consiglio di amministrazione delle poste  e
delle  telecomunicazioni,  in  sostituzione  del   presidente   della
preesistente commissione centrale degli uffici locali; la  durata  in
carica del consiglio di amministrazione e' fissata in un quadriennio; 
    d) le materie di competenza degli  istituendi  organi  collegiali
devono essere stabilite con  riferimento  al  nuovo  ordinamento  del
personale tenendo conto della disciplina vigente e  della  necessita'
di una ripartizione dei compiti piu' organica, razionale ed idonea  a
garantire   agli   organi    decidenti    l'indispensabile    apporto
dell'attivita' consultiva; 
   e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve
confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali
rivestite e delle anzianita' acquisite, con possibilita' di alternare
unita' dei ruoli  uffici  principali  con  unita'  dei  ruoli  uffici
locali, nei  casi  di  coesistenza,  nei  due  ruoli,  di  gruppi  di
dipendenti con la medesima anzianita'; 
   f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal
precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici  postali"  e
classificati in uffici di minore, media e rilevante entita', in  base
alla loro importanza da valutarsi, con periodicita' quinquennale, con
i criteri stabiliti con decreto del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale   ed   il   consiglio    di
amministrazione; 
   g) con le stesse modalita' di cui alla lettera  f)  devono  essere
stabiliti i criteri ed  i  coefficienti  di  valutazione  per  quanto
riguarda l'istituzione  e  la  riorganizzazione  di  ricevitorie,  di
quartieri e di zone di  portalettere,  di  recapiti  e  di  posti  di
fattorino e di procacciato; 
   h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la  soppressione
degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla  lettera  f)
devono essere disposte con ordinanza del  direttore  compartimentale,
sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto  dei  limiti
degli  stanziamenti  risultanti  dal  riparto  dei  fondi  e   previa
autorizzazione del direttore centrale del  personale,  per  la  parte
concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale; 
   i) l'organico del personale di  ruolo  per  ciascuna  categoria  e
qualifica e l'assegno numerico degli uffici  amministrativi  e  degli
uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f)  devono
essere determinati armonizzando  le  disposizioni  recate  dal  testo
unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e  delle
agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e  trattamento
economico  del  relativo  personale,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,  n.  1417,  e  successive
modifiche e integrazioni, dall'articolo  5  della  legge  9  febbraio
1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101; 
   l)  si  provvede  alla  raccolta  delle  disposizioni  in   vigore
concernenti l'assunzione in impiego ed il  trattamento  normativo  ed
economico del personale degli  attuali  due  ruoli,  apportando  alle
stesse, ove necessario, le modificazioni ed  integrazioni  occorrenti
per  il  loro  coordinamento,  anche  ai   fini   di   una   migliore
accessibilita' e  comprensibilita'  delle  norme  medesime.  In  tale
contesto si devono: 
    1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i
princi'pi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93; 
    2) prevedere le opportune norme  di  salvaguardia  a  favore  dei
sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3; 
    3) dettare le norme di raccordo tra il  nuovo  ordinamento  e  le
speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli
uffici della provincia di Bolzano. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note all'art. 1: 
            - Gli articoli 16, 17 (come modificato dall'art. 10 della
          legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21,  23  e  24  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  uffici  locali  e
          delle  agenzie  postali  e  telegrafiche  e   sullo   stato
          giuridico  ed  il  trattamento   economico   del   relativo
          personale, approvato con D.P.R. n.  1417/1967,  sono  cosi'
          formulati: 
            "Art. 16. - Con decreto del Ministro per le  poste  e  le
          telecomunicazioni, di  concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro, sentita la  commissione  centrale  per  gli  uffici
          locali, sono fissati i criteri di massima  per  determinare
          gli assegni delle unita' necessarie a ciascun  ufficio  lo-
          cale". 
            "Art. 17. -  Per  il  normale  espletamento  dei  servizi
          l'amministrazione determina per ciascun  ufficio  l'assegno
          quantitativo del personale in  rapporto  alle  esigenze,  a
          carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli
          delle eventuali agenzie aggregate. 
            Ove  sia  necessario,  oltre  a  tali  assegni  numerici,
          l'amministrazione determina la scorta per  la  sostituzione
          degli operatori assenti  per  congedo,  malattia  od  altre
          cause. 
            Per la sostituzione del personale  di  cui  alla  tabella
          XXIV  dell'art.  119  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al  recapito,
          ai servizi interni, allo  scambio  ed  al  trasporto  degli
          effetti postali e ai servizi di  ricevitoria,  assente  per
          congedo, malattia od altre cause, nonche' per la  copertura
          dei posti di nuova istituzione o vacanti per  cessazioni  o
          sospensioni dall'impiego o per  chiamata  o  richiamo  alle
          armi dell'agente, la scorta e' determinata per provincia in
          relazione alle unita' in assegno nella provincia stessa. 
            Ai fini dell'applicazione delle unita' di scorta  di  cui
          al comma precedente, sono istituite con  provvedimento  del
          direttore provinciale, nell'ambito di  ciascuna  provincia,
          circoscrizioni territoriali con uno o piu' uffici locali ed
          agenzie nei quali esistano complessivamente  almeno  cinque
          posti  di  portalettere  ed  assimilati.  Con  il  medesimo
          provvedimento sono indicati gli  uffici  centro  scorta  di
          ciascuna circoscrizione. 
            Le unita' di scorta agenti assegnate alla provincia  sono
          applicate presso gli uffici centro scorta di cui  al  comma
          precedente, con disposizione del direttore provinciale,  in
          proporzione  al  numero  dei  posti  di   portalettere   ed
          assimilati   della   relativa   circoscrizione   e   devono
          normalmente provvedere alle esigenze degli uffici  compresi
          nella circoscrizione stessa, ed,  in  caso  di  necessita',
          quelle degli uffici di altre circoscrizioni". 
            "Art.  20.  -  Negli  uffici  di  gruppo  E  di  limitata
          importanza, oltre al dirigente non  sono  assegnate  unita'
          della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze
          di servizio. 
            Si considera di limitata importanza l'ufficio  locale  di
          gruppo E che, secondo i criteri fissati per la  classifica,
          non consegua piu' di 1.250 punti. 
            Ove i  criteri  relativi  alla  classifica  degli  uffici
          locali vigenti al 29  marzo  1963,  data  di  pubblicazione
          della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati,
          il punteggio complessivo  per  stabilire  quali  siano  gli
          uffici locali di gruppo  E  di  limitata  importanza  sara'
          fissato dal regolamento di esecuzione". 
            "Art. 21. -  Gli  assegni  numerici  del  personale  sono
          stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento  del
          direttore centrale per gli uffici locali. 
            Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa
          scorta possono essere variati, ove, per accertate  esigenze
          di  servizio,  si  ritenga  opportuno  fissare  un  diverso
          assegno numerico". 
            "Art. 23. - Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e
          gli espressi da  recapitare  raggiungono  almeno  la  media
          mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione  provvede  al
          recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico  per
          i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro
          per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione
          centrale per gli uffici locali. 
            Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei
          telegrammi e degli assegni racapitati dai fattorini. 
            Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati
          sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto  dei  seicento
          pezzi  nell'ultimo  esercizio  finanziario  successivo   al
          quinquennio, con decreto del Ministro per  le  poste  e  le
          telecomunicazioni, verra' ridotto il numero  dei  fattorini
          in assegno all'ufficio". 
            "Art. 24. -  L'organico  del  personale  di  ruolo  degli
          uffici  locali  e  determinato  per  ciascuna  carriera   e
          qualifica dal numero dei posti istituiti con  le  modalita'
          stabilite dal presente decreto. 
            Con decreto ministeriale sara' determinata  per  ciascuna
          carriera la situazione numerica  complessiva  dei  relativi
          posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo  conto
          delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso". 
            - Si riporta il  testo  dei  commi  dal  primo  al  sesto
          dell'art.  5   della   legge   n.   49/1979   (Disposizioni
          concernenti  il  personale  delle  aziende  dipendenti  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni): 
            "Ferme restando  le  disposizioni  relative  agli  uffici
          locali ed agenzie, l'Amministrazione delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  determina,  per  ciascuno  degli  uffici
          esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215,
          l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze,
          a carattere permanente, dei vari servizi, nonche' la scorta
          per la  sostituzione  delle  unita'  assenti  per  congedo,
          malattia ed altre cause. 
            Gli assegni numerici del personale, di cui al  precedente
          comma, sono stabiliti per  ciascun  ufficio  esecutivo  con
          provvedimento del direttore centrale per il personale sulla
          base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio
          nazionale fissati con decreto del Ministro  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni, di concerto con  il  Ministro  del
          tesoro,  sentiti  il  consiglio  di  amministrazione  e  le
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative. 
            L'organico del personale degli uffici  esecutivi  per  le
          tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di  cui  all'art.
          115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1970, n. 1077,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere
          variato in  relazione  al  numero  dei  posti  istituiti  o
          soppressi con le modalita' stabilite nei precedenti commi. 
            Con  decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni sara'  determinata,  per  ciascuna  delle
          tabelle di cui al precedente comma, la situazione  numerica
          complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre  di
          ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi  nel
          corso dell'anno stesso. 
            L'entita' delle  variazioni  di  organico  stabilite  dal
          decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni
          ed i  conseguenti  oneri  di  bilancio  saranno  comunicati
          annualmente al Parlamento  in  sede  di  presentazione  del
          bilancio di previsione. 
            L'adeguamento degli assegni del  personale,  per  effetto
          dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  precedenti
          commi, decorre dal 1› gennaio 1980". 
            - Il testo dell'art. 5 della  legge  n.  101/1979  (Nuovo
          ordinamento del  personale  delle  aziende  dipendenti  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e  relativo
          trattamento economico) e' il seguente: 
            "Art. 5 (Ruoli organici dell'Amministrazione delle  poste
          e  delle  telecomunicazioni).  -  I  ruoli   organici   del
          personale    delle    diverse    categorie    professionali
          dell'Amministrazione   autonoma   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni sono cosi' determinati: 
            a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali  e
          delle agenzie, osservando le disposizioni del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni; 
            b)  per  il  rimanente  personale   dell'esercizio,   con
          modalita' e criteri conformi a quelli indicati nell'art.  5
          della legge 9 febbraio 1979, n. 49; 
            c) per il personale degli uffici, per il personale  della
          VII  categoria,  raggruppamento  a)  e  per  il   personale
          dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro,
          sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati
          di  cui  al  precedente  art.   1   e   il   consiglio   di
          amministrazione,  nel  limite,  rispettivamente,   del   3%
          (uffici), dello 0,75% (VII categoria, raggruppamento  a)  e
          dello 0,50% (VIII categoria)  della  dotazione  complessiva
          del personale dell'esercizio". 
            - La legge n. 93/1983 e'  la  legge-quadro  sul  pubblico
          impiego. 
            - La legge n. 3/1973 ha posto la nuova  disciplina  degli
          iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.