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LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1982)
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Testo in vigore dal:  6-3-1979

Art. 5


Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonché la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.
Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.
L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.
L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1 gennaio 1980.
Qualora, rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti, manchino una o più unità non sostituibili con quelle di scorta, al personale degli uffici esecutivi, con decorrenza dal 1 gennaio 1980, è corrisposto - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa. La misura e le modalità di corresponsione del predetto compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
La spesa per il compenso di cui al precedente comma deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.