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LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1968)
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Testo in vigore dal:  13-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;l;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".