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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 158

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore della legge: 12/03/1992
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Testo in vigore dal:  12-3-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;
b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale farà parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale degli uffici locali; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;
d) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;
e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli uffici principali con unità dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;
f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici postali" e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;
g) con le stesse modalità di cui alla lettera f) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;
h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;
i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:
1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i princìpi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;
2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Gli articoli 16, 17 (come modificato dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con D.P.R. n. 1417/1967, sono così formulati:
"Art. 16. - Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare gli assegni delle unità necessarie a ciascun ufficio lo- cale".
"Art. 17. - Per il normale espletamento dei servizi l'amministrazione determina per ciascun ufficio l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.
Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici, l'amministrazione determina la scorta per la sostituzione degli operatori assenti per congedo, malattia od altre cause.
Per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali e ai servizi di ricevitoria, assente per congedo, malattia od altre cause, nonché per la copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, la scorta è determinata per provincia in relazione alle unità in assegno nella provincia stessa.
Ai fini dell'applicazione delle unità di scorta di cui al comma precedente, sono istituite con provvedimento del direttore provinciale, nell'ambito di ciascuna provincia, circoscrizioni territoriali con uno o più uffici locali ed agenzie nei quali esistano complessivamente almeno cinque posti di portalettere ed assimilati. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli uffici centro scorta di ciascuna circoscrizione.
Le unità di scorta agenti assegnate alla provincia sono applicate presso gli uffici centro scorta di cui al comma precedente, con disposizione del direttore provinciale, in proporzione al numero dei posti di portalettere ed assimilati della relativa circoscrizione e devono normalmente provvedere alle esigenze degli uffici compresi nella circoscrizione stessa, ed, in caso di necessità, quelle degli uffici di altre circoscrizioni".
"Art. 20. - Negli uffici di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio.
Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua più di 1.250 punti.
Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione".
"Art. 21. - Gli assegni numerici del personale sono stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali.
Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico".
"Art. 23. - Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungono almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli assegni racapitati dai fattorini.
Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio".
"Art. 24. - L'organico del personale di ruolo degli uffici locali e determinato per ciascuna carriera e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalità stabilite dal presente decreto.
Con decreto ministeriale sarà determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso".
- Si riporta il testo dei commi dal primo al sesto dell'art. 5 della legge n. 49/1979 (Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni):
"Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonché la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.
Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.
L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.
L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1› gennaio 1980".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 101/1979 (Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico) è il seguente:
"Art. 5 (Ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a quelli indicati nell'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49;
c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente art. 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3% (uffici), dello 0,75% (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50% (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio".
- La legge n. 93/1983 è la legge-quadro sul pubblico impiego.
- La legge n. 3/1973 ha posto la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.