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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1992, n. 31

Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/02/1992
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vigente al 13/12/2024
Testo in vigore dal:  11-2-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonché le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, concernente l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali;
Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, a termine del quale il legislatore delegato, nel caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, è tenuto a stabilire l'ammontare della tassa in misura pari al novanta per cento del tributo regionale più elevato;
Ritenuto che occorre disporre delle correzioni agli importi di alcune voci della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in quanto gli stessi importi sono stati fissati, per errore materiale, in misura inferiore al novanta per cento degli importi massimi previgenti in alcune regioni;
Visto il parere reso in data 14 gennaio 1992 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al titolo I della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art.4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, riferito ad igiene e sanità, sono apportate le seguenti rettifiche:
l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera a), concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è rettificato in L. 225.000;
gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue:
Tassa Tassa
di rilascio annuale - -
1) Strutture ricettive alberghiere e altre
strutture ricettive:

a) alberghi con 5 stelle o lusso. . . . 1.453.000 1.453.000
b) alberghi con 4 stelle . . . . . . . 807.000 807.000
c) alberghi con 3 stelle . . . . . . . 336.000 336.000
d) alberghi con 2 stelle . . . . . . . 243.000 243.000
e) alberghi con 1 stella nei comuni con
popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000
f) affittacamere, alberghi diurni nei
comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 96.500 96.500 superiore a 100.000 abitanti . . . 72.000 72.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 38.000 38.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 25.000 25.000 non superiore a 10.000 abitanti . . . 15.000 15.000
2) Esercizi per la somministrazione di
alimenti:
a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000 1.453.000 b) esercizi per la ristorazione di 1a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 807.000 807.000 c) esercizi per la ristorazione di 2a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 336.000 336.000 d) esercizi per la ristorazione di 3a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.000 243.000 e) esercizi per la ristorazione di 4a
categoria nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000
3) Esercizi per la somministrazione di
bevande nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 82.000 82.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 42.000 42.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000 non superiore a 10.000 abitanti . . . 15.000 15.000 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decretro del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è il seguente:
"Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1. si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con la legge regionale possono essere dipsosti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,' ed entra in vigore il 1› gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione".
- Il D.Lgs. n. 230/1990, concernente l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 1› agosto 1991.
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) prevede che: "Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'art 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo (v. sopra, n.d.r.), sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 281/1970 si veda in nota alle premesse.