LEGGE 14 giugno 1990, n. 158

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

note: Entrata in vigore della legge: 23/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 30-12-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
  1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1.  Le  tasse  sulle
concessioni  regionali  si  applicano  agli  atti  e   provvedimenti,
adottati dalle regioni nell'esercizio delle  loro  funzioni  o  dagli
enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi  delegate
ai sensi degli  articoli  117  e  118  della  Costituzione,  indicati
nell'apposita tariffa approvata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, avente valore di legge ordinaria. 
   2. La tariffa di cui al comma 1  deve  essere  coordinata  con  le
vigenti tariffe delle tasse sulle  concessioni  governative  e  sulle
concessioni comunali e deve indicare: 
    a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto
al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali; 
    b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun  atto  o
provvedimento soggetto deve essere corrisposto; 
    c)  l'ammontare  del  tributo   dovuto   per   ciascun   atto   o
provvedimento ad esso soggetto. Nel caso  di  provvedimenti  od  atti
gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o
comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a  quello  dovuto  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  della  tariffa.  In   caso   di
provvedimenti  o  atti  gia'  assoggettati  a  tassa  di  concessione
regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,  l'ammontare  del
tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al  90  per  cento
del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque  non  inferiore  al
tributo di ammontare meno elevato; 
    d) eventuali norme,  che  disciplinano  in  modo  particolare  il
tributo indicato in alcune voci di tariffa. 
   3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe
delle  tasse  sulle  concessioni  governative  e  comunali  che,  per
esigenze di coordinamento,  devono  essere  abrogate  con  decorrenza
dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   tariffa   regionale
contestualmente approvata. 
   4. Con la medesima  procedura  e  con  l'osservanza  degli  stessi
principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata  in  vigore
della tariffa di cui al  comma  1,  possono  essere  emanati  decreti
delegati modificativi della tariffa stessa. 
   5. Con legge regionale possono  essere  disposti,  ((ogni  anno)),
aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci,  con
effetto dal 1' gennaio dell'anno successivo, in misura non  superiore
al 20 per cento degli importi determinati per il periodo  precedente,
ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di  incremento
disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative. 
   6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla  riscossione  delle
tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni. 
   7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia  stata  corrisposta
la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad  analoga  tassa
in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi  i  suoi
effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato. 
   8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto  non  disposto
dalla presente legge  e  dalla  tariffa  di  cui  al  comma  1,  sono
disciplinate dalle leggi dello Stato  che  regolano  le  tasse  sulle
concessioni governative. 
  9. La tariffa di  cui  al  comma  1  e'  emanata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito  il  parere
della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, ed entra in vigore il 1' gennaio  dell'anno  successivo  alla
sua emanazione". 
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui  al  comma  1
dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.