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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 436

Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni.

note: Entrata in vigore della legge: 07-02-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1992 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS) per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali trasferiti allo Stato e alle regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti dall'EISS all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'ammontare dell'indennità di trattamento di fine rapporto dovuta allo stesso personale, oltre agli interessi maturati, sono determinati per il 1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere è posto a carico, per il medesimo esercizio, delle disponibilità esistenti nel fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La corrispondente somma è a tal fine iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1991.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge- quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".