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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 ottobre 1991, n. 408

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/01/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2011)
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Testo in vigore dal:  12-1-1992 al: 18-2-2011
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991, recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale 21 marzo 1973 sopracitato;
Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 24 novembre 1990;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse, alla sezione 6 - Acciai inossidabili - sono inseriti i seguenti tipi di acciai inossidabili:
SIS 2377, corrispondente al DIN X2 Cr Ni Mo N 225;
SIS 2389, corrispondente alla sigla tedesca Werkstoff n. 14590 a condizione che gli oggetti fabbricati con i due acciai citati siano destinati esclusivamente:
a) ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
b) ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto ministeriale 21 marzo 1973;
SAF 2304, corrispondente al DIN X2 Cr Ni N 234.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1991

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1991 Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991

Registro n. 13 Sanità, foglio n. 246 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) è il seguente:
"Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma. I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.