LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 29-10-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
  E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in  commercio
ed usare utensili da cucina o da tavola,  recipienti  o  scatole  per
conservare  sostanze  alimentari,  nonche'  qualsiasi  altro  oggetto
destinato a venire a contatto diretto con  sostanze  alimentari,  che
siano: 
    a) di piombo, zinco o di leghe contenenti piu' del 10  per  cento
di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; 
    b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra
dell'1 per cento; 
    c) rivestiti internamente con  strati  vetrificati  verniciati  o
smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con  una  soluzione  all'1
per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria; 
    d) saldati con lega di stagno-piombo,  con  contenuto  di  piombo
superiore  al  10  per  cento;  sono,  tuttavia,  tollerate,  per  la
saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo  in  misura
superiore al 10 per cento, purche' le aggraffature da  saldare  siano
realizzate in modo da garantire la impenetrabilita'  da  parte  della
lega saldante; 
    e) costituiti da materiale nella cui composizione si  trovi  piu'
di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale; 
    f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano
cedere sapori ed odori che modifichino sfavorevolmente le  proprieta'
organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. 
  Per le sostanze  che  possono  essere  cedute  dall'imballaggio  al
prodotto alimentare, il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto entro  sei  mesi
dalla pubblicazione della presente  legge  le  eventuali  condizioni,
limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. 
  Le predette  disposizioni  si  applicano  altresi'  ai  recipienti,
utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto  con  le
sostanze alimentari  durante  la  loro  lavorazione  o  preparazione,
nonche' ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza  d'uso
personale, domestico o igienico, che  possa  essere  assorbita  dalla
cute o dalle mucose. 
  I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000  a  lire
3.000.000. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto  sostituiscono  quelle
contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  modificato
dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente  alla
parte riguardante  i  materiali  ed  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con le sostanze alimentari".