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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1991, n. 364

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/11/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1991)
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Testo in vigore dal:  18-11-1991 al: 19-11-1991
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Art. 1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le regioni, interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformità agli indirizzi dell'autorità di bacino, nel caso di bacini di rilievo nazionale, e sulla base delle proposte delle province, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i contenuti e le procedure di cui all'articolo 2, un piano di intervento urgente. Il piano è finanziato mediante fondi a carico del bilancio dello Stato, risorse proprie delle regioni e degli enti locali e con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Le regioni sono pertanto autorizzate:
a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-quater, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
b) ad utilizzare le disponibilità relative agli anni 1992 e 1993 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1' marzo 1991, relativo agli anni 1992 e 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
c) ad utilizzare, fino al limite massimo del cinquanta per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per gli anni 1991-1993, in relazione al programma triennale per la tutela ambientale, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre con istituti di credito speciale, sezioni autonome autorizzate, nonché con la Banca europea degli investimenti. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati che a tal fine garantiscono idonea copertura vincolando i necessari proventi tariffari. Gli enti, o loro consorzi, titolari di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione hanno autonoma facoltà di prestare garanzia verso gli istituti finanziatori per il periodo di realizzazione delle opere impiantistiche. La garanzia è prestata previa approvazione di un pi- ano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti e con la previsione del diritto di rivalsa sulle maggiorazioni di canoni e tariffe. A tali fini la tariffa per il servizio di depurazione è dovuta, quale contributo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento degli scarichi, dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
e) a definire con norme di attuazione del piano degli interventi, forme e modi per il controllo sull'esecuzione e la gestione delle opere impiantistiche, verificando la congruità delle tariffe in relazione alle prestazioni dei servizi.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la regione Lombardia è altresì autorizzata, secondo le procedure previste dal piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano finanziario definito, in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti, dalla regione d'intesa con i soggetti gestori dei servizi anche in attuazione delle disposizioni e criteri fissati nel presente articolo.
3. I finanziamenti previsti, in qualsiasi forma, dal presente decreto non possono essere destinati allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione di invasi di altezza superiore ai 10 metri.