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DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 aprile 1990, n. 71 (in G.U. 07/04/1990, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  8-4-1990
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Art. 9

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo
1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato della somma di lire 575 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
((
2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate.
2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.
2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonché per varianti relative agli interventi ed opere già previsti
))
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno