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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 1991, n. 319

Regolamento previsto dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2000)
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Testo in vigore dal:  29-10-1991 al: 21-1-2000
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, concernente "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
Visto l'art. 9, comma 2, della citata legge n. 302/1990, il quale prevede che con proprio decreto siano stabilite le modalità della certificazione, da parte del prefetto competente, relativa alla condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso all'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il prefetto del luogo di residenza del richiedente rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, su domanda dell'interessato, ovvero quella attestante la condizione di vittima civile deceduta per atti di terrorismo ai sensi dell'art. 4, primo comma, della stessa legge, su domanda dei familiari superstiti aventi titolo all'estensione dei benefici di guerra ai sensi dell'art. 9 della legge menzionata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 9, comma 2, della legge n. 302/1990 così recita: "2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 302/1990 è il seguente: "1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale".
- Il comma 1 dell'art. 4 della medesima legge così recita: "1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720".
- Il testo dell'art. 9 della legge su menzionata è il seguente:
"Art. 9 (Approvazione dei benefici di guerra). - 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".