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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 1991, n. 319

Regolamento previsto dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2000)
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Testo in vigore dal: 29-10-1991
al: 21-1-2000
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, concernente "Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata"; 
  Visto l'art. 9, comma 2, della citata legge n. 302/1990,  il  quale
prevede che con proprio decreto siano stabilite  le  modalita'  della
certificazione, da  parte  del  prefetto  competente,  relativa  alla
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso  all'adunanza  generale
del 30 maggio 1991; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 8 luglio 1991; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il prefetto del luogo di residenza del richiedente  rilascia  la
certificazione attestante la condizione di invalido civile a causa di
atti di terrorismo ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge  20
ottobre 1990, n. 302,  su  domanda  dell'interessato,  ovvero  quella
attestante la condizione di  vittima  civile  deceduta  per  atti  di
terrorismo ai sensi dell'art. 4, primo comma, della stessa legge,  su
domanda dei familiari superstiti  aventi  titolo  all'estensione  dei
benefici di guerra ai sensi dell'art. 9 della legge menzionata. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 9, comma  2,  della  legge  n.  302/1990  cosi'
          recita:  "2.  La  condizione  di invalido civile a causa di
          atti di terrorismo e' certificata dal prefetto del luogo di
          residenza, secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo del  comma  1  dell'art.  1  della  legge  n.
          302/1990   e'   il   seguente:   "1.   A  chiunque  subisca
          un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto  della
          capacita'  lavorativa,  per  effetto  di  ferite  o lesioni
          riportate in conseguenza  dello  svolgersi  nel  territorio
          dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto  leso
          non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice di procedura penale, e' corrisposta una  elargizione
          fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
          invalidita'  riscontrata,  con  riferimento  alla capacita'
          lavorativa, in  ragione  di  1,5  milioni  per  ogni  punto
          percentuale".
             -  Il  comma  1  dell'art.  4 della medesima legge cosi'
          recita: "1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la
          vita  per  effetto  di  ferite  o  lesioni   riportate   in
          conseguenza  dello  svolgersi delle azioni od operazioni di
          cui all'art. 1 e' corrisposta una elargizione  complessiva,
          anche  in  caso  di  concorso di piu' soggetti, di lire 150
          milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6  della  legge
          13  agosto  1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
          legge 4 dicembre 1981, n. 720".
             - Il testo dell'art. 9 della legge su menzionata  e'  il
          seguente:
             "Art.  9  (Approvazione dei benefici di guerra). - 1. Le
          disposizioni di  legge  vigenti  a  favore  degli  invalidi
          civili  di  guerra  e  delle  famiglie dei caduti civili di
          guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili  a
          causa  di  atti  di  terrorismo consumati in Italia e delle
          loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
             2. La condizione di invalido civile a causa di  atti  di
          terrorismo   e'  certificata  dal  prefetto  del  luogo  di
          residenza, secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno".