stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991, n. 254

Regolamento di esecuzione del 13› censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-8-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 11, recante finanziamento del 13›
censimento generale della popolazione, del censimento generale  delle
abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi;
Visto l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  recante  approvazione  del  testo  unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige;
Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente
norme sul  sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica;
Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978,  n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1981, n. 228;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1991;
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  le  riforme  istituzionali  e gli affari regionali, di
concerto con  i  Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  di  grazia  e
giustizia,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Date di rilevazione
1. Il  13›  censimento  generale  della  popolazione,  il  censimento
generale delle abitazioni ed il 7› censimento generale dell'industria
e dei servizi hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 20
e lunedi' 21 ottobre 1991.
2. Il censimento della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il
19  e il 20 ottobre 1991, il censimento delle abitazioni al giorno 20
ottobre 1991 ed il censimento dell'industria e dei servizi al  giorno
21 ottobre 1991.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  L'art.  87, quinto comma, della Costituzione attribuisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi, i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
          -   La  legge  n.  11/1991  reca:  "Finanziamento  del  13›
          censimento  generale  della  popolazione,  del   censimento
          generale  delle  abitazioni  e  del  7› censimento generale
          dell'industria e dei servizi".
          -  Il  testo  dell'art.   89   del   D.P.R.   n.   670/1972
          (Approvazione  del  testo  unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
          e' il seguente:
          "Art.  89  (Ruoli  del  personale  di  uffici  statali   in
          provincia  di  Bolzano). - Per la provincia di Bolzano sono
          istituiti  ruoli  del  personale   civile,   distinti   per
          carriere,  relativi  alle  amministrazioni  statali  aventi
          uffici nella provincia. Tali ruoli sono  determinati  sulla
          base  degli  organici degli uffici stessi, quali stabiliti,
          ove occorra, con apposite norme.
          Il  comma  precedente  non  si  applica  per  le   carriere
          direttive  dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
          I  posti  dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per
          amministrazione e per carriera, sono riservati a  cittadini
          appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi linguistici, in
          rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale  risulta
          dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese nel censimento
          ufficiale della popolazione.
          L'attribuzione dei posti riservati a  cittadini  di  lungua
          tedesca  e  ladina  sara'  effettuata gradualmente, sino al
          raggiungimento delle quote  di  cui  al  comma  precedente,
          mediante  le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
          Al personale dei ruoli di cui al primo comma  e'  garantita
          la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli
          appartenenti  ad amministrazioni o carriere per le quali si
          rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio  e
          per addestramento del personale.
          I  trasferimenti  del  personale di lingua tedesca saranno,
          comunque, contenuti nella percentuale del dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
          Le  disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale
          tra i gruppi  linguistici  italiano  e  tedesco  dei  posti
          esistenti   nella  provincia  di  Bolzano  sono  estese  al
          personale della magistratura giudicante  e  requirente.  E'
          garantita  la  stabilita' di sede nella provincia stessa ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'. Si applicano  anche  al  personale  della
          magistratura  in  provincia  di  Bolzano  i  criteri per la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
          - Il D.lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul sistema statistico
          nazionale  e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale
          di statistica".
          -  Il  testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1017/1978 (Norme di
          attuazione dello statuto speciale della  regione  Trentino-
          Alto  Adige  in  materia  di  artigianato, incremento della
          produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e
          mercati) e' il seguente:
          "Art. 10. - Con decorrenza dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  provinciale  di cui al comma successivo, sono
          delegate alle provincie di Trento e di Bolzano le  funzioni
          statali  in materia di statistica, ivi comprese le funzioni
          di coordinamento delle attivita' statistiche degli enti  ed
          organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio
          1929,   n.   1285,   attribuite   agli  uffici  provinciali
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  agli
          uffici  di  corrispondenza  per  il  territorio provinciale
          previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628.
          Tali funzioni sono esercitate dagli  uffici  istituiti  con
          legge provinciale per provvedere alle attivita' statistiche
          di  competenza  delle province; degli uffici stessi l'ISTAT
          si  avvale  per  l'esecuzione  delle  proprie   rilevazioni
          rientranti  nelle  materie  di  competenza provinciale, ivi
          compresi i programmi di sviluppo provinciali.
          Nell'ambito della delega di  cui  ai  commi  precedenti  le
          rilevazioni   statistiche,   compresi   i   censimenti,  di
          interesse  nazionale  disposte  dall'Istituto  centrale  di
          statistica   o   da  altre  amministrazioni  statali,  sono
          effettuate  dall'ufficio  provinciale  di   statistica   in
          conformita'  alle  direttive  emanate  dal  Governo. Ove le
          direttive   abbiano   carattere   tecnico,   sono   emanate
          rispettivamente   dall'istituto   predetto   ovvero   dalle
          amministrazioni   che   hanno   disposto   la   rilevazione
          statistica.
          Gli  uffici  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
          riorganizzati   in   modo   da    risultare    tecnicamente
          indipendenti rispetto agli organi provinciali.
          Restano  ferme  le  disposizioni di cui al titolo III della
          legge 11 marzo 1972, n. 118.
          L'ufficio   regionale   di   corrispondenza   dell'Istituto
          centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
          Il  personale  in  servizio  in  tale  ufficio alla data di
          entrata in vigore del presente decreto viene messo,  a  sua
          richiesta,  a  disposizione  della provincia di Trento o di
          quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento
          alla provincia cui sia stato  messo  a  disposizione  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          provinciale  che, a seguito della soppressione del predetto
          ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia
          chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa  a
          disposizione  ha  luogo  fino alla scadenza del termine per
          chiedere trasferimento e comunque, per il personale che  ha
          chiesto  il  trasferimento fino all'inquadramento nel ruolo
          provinciale.
          Al personale trasferito  e'  garantito  il  rispetto  della
          posizione giuridico-economica acquisita.
          Le  spese  per  il  pagamento delle competenze al personale
          messo a disposizione  delle  province  sono  a  carico  del
          bilancio   dell'Istituto   centrale  di  statistica,  salvo
          rivalsa nei confronti delle province medesime".
          - Il D.P.R. n. 228/1981 reca: "Modificazioni al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1978,  n.  1017,
          concernente  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale
          della   regione   Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
          artigianato,  incremento della produzione industriale, cave
          e torbiere, commercio, fiere e mercati".
          - Il testo degli articoli 12 e 17 della legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
          "Art. 12 (Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nella materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
          2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  almeno  ogni  sei  mesi,  ed  in  ogni altra
          circostanza, in cui il  Presidente  lo  ritenga  opportuno,
          tenuto  conto  anche  delle  richieste dei presidenti delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
          al  Ministro  per  gli affari regionali o, se tale incarico
          non e' attribuito, ad  altro  ministro.  La  Conferenza  e'
          composta  dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
          ordinario e dai  presidenti  delle  province  autonome.  Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
          della Conferenza  i  ministri  interessati  agli  argomenti
          iscritti  all'ordine  del giorno, nonche' rappresentanti di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
          3. La Conferenza dispone di  una  segreteria,  disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
          4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
          nel contingente della segreteria di personale delle regioni
          o delle province autonome,  il  cui  trattamento  economico
          resta   a   carico   delle  regioni  o  delle  province  di
          provenienza.
          5. La Conferenza viene consultata:
          a)  sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa   che
          interessa  direttamente  le  regioni e sulla determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo;
          b)   sui  criteri  relativi  all'esercizio  delle  funzioni
          statali  di  indirizzo  e  di  coordinamento  inerenti   ai
          rapporti  tra  lo  Stato, le regioni le province autonome e
          gli enti infraregionali, nonche' sugli  indirizzi  generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
          c) sugli altri argomenti per  i  quali  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
          6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il  ministro
          appositamente   delegato,   riferisce  periodicamente  alla
          Commissione parlamentare per le questioni  regionali  sulle
          attivita' della Conferenza.
          7.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, ento un anno dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previo
          parere  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali che deve esprimerlo entro sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  norme aventi valore di legge ordinaria intese a
          provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
          altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
          sia da legge che da provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire   alla   Conferenza   le   attribuzioni    delle
          commissioni,  con  esclusione  di  quelle che operano sulla
          base di  competenze  tecnico-scientifiche,  e  rivedere  la
          pronuncia  di  pareri nelle questioni di carattere generale
          per le quali debbano anche essere sentite tutte le  regioni
          e   province   autonome,   determinando  le  modalita'  per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono  votare  solo  i  presidenti  delle regioni e delle
          province autonome".
          "Art. 17 (Regolamenti). - 1.  Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)   l'organizzazione    ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
          e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro  dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinando le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
          3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          4. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali,   che   devono  recare  la  denominazione  di
          "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
          Stato, sottoposti al  visto  ed  alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".