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LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal:  4-12-2018
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;
p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
v) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91;
z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
((
aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;
))
bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee) concessione del titolo di città;
ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
hh) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59;
ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.