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LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal: 4-12-2018
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Presidente  della  Repubblica,  oltre  gli  atti   previsti
espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali  e  quelli
relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti  altri  atti,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro
competente: 
    a) nomina dei Sottosegretari di Stato; 
    b) nomina dei commissari straordinari del Governo; 
    c) nomina del presidente e del segretario generale del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; 
    d)  approvazione  della  nomina  del  governatore   della   Banca
d'Italia; 
    e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere
nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
    f) nomina e conferimento  di  incarichi  direttivi  a  magistrati
ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; 
    g) nomina  del  presidente,  dei  presidenti  di  sezione  e  dei
componenti della commissione tributaria centrale; 
    h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non  inferiore
a dirigente generale o equiparata; 
    i) nomina e destinazione dei commissari  del  Governo  presso  le
regioni; 
    l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; 
    m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari
presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo
di rappresentanza diplomatica; 
    n) nomina  degli  ufficiali  delle  Forze  armate  di  grado  non
inferiore a generale di brigata o equiparato; 
    o) nomine di militari delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   e   successive
modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente  della
Repubblica; 
    p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; 
    q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; 
    r) nomina del segretario  generale  del  Ministero  degli  affari
esteri; 
    s) nomina del capo  della  polizia  -  direttore  generale  della
Pubblica sicurezza; 
    t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; 
    u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; 
    v) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91; 
    z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali  e
nomina dei relativi commissari; 
    ((aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;)) 
    bb)  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al  Presidente  della
Repubblica; 
    cc)  provvedimento  di  annullamento  straordinario  degli   atti
amministrativi illegittimi; 
    dd) conferimento di ricompense al valore e  al  merito  civile  e
militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne,  nei
casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica  sia
prevista dalla legge; 
    ee) concessione del titolo di citta'; 
    ff) atti per i quali la forma del decreto  del  Presidente  della
Repubblica sia prevista  dalla  legge  in  relazione  a  procedimenti
elettorali o referendari; 
    gg) atti per i quali la forma del decreto  del  Presidente  della
Repubblica sia prevista da norme di attuazione  degli  statuti  delle
regioni a statuto speciale; 
    hh) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59; 
    ii) tutti gli atti per i quali e'  intervenuta  la  deliberazione
del Consiglio dei Ministri. 
  2. L'elencazione degli atti  di  competenza  del  Presidente  della
Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa  e  non  puo'  essere
modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.